Tettoie, Pergolato, Pergotenda, Verande e Gazebo per evitare sanzioni occorre …
Tettoie, Pergolato, Pergotenda, Verande e Gazebo per evitare sanzioni occorre innanzitutto conoscere le differenze tra essi e l’utilizzo dei vari manufatti. Pergole, Pergotende e tettoie in teoria sono manufatti ben distinti tra loro.
Per alcune opere, quali ad esempio i pergolati, le tettoie, le pensiline e, più recentemente le pergotende, è risultato sempre un po’ difficoltoso capire quali possono rientrare nel regime dell’edilizia libera o devono essere compresi nei casi di edilizia non libera.
Diamo qualche definizione:
Partiamo dalla tettoia che è definita come una struttura pensile, che partendo dal muro viene sorretta da dei pilastri ed è un elemento di riparo o protezione anche dagli agenti atmosferici.
La tettoia, secondo la Sentenza n.33267/2011 della Corte di Cassazione aumenta l’abitabilità dell’immobile quindi necessita del permesso di costruire.
Il pergolato è definito come “un’impalcatura, generalmente di sostegno di piante rampicanti, costituita da due (o più) file di montanti verticali riuniti superiormente da elementi orizzontali posti ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone”. Come già affermato in precedenza dallo stesso Consiglio di Stato (Sentenza. n. 5409/2011), “Orbene, il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni“.

Per quanto riguarda il gazebo (nel prossimo articolo parleremo più in dettaglio di struttura coperta), invece, si tratta di una “struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili”.
La pergotenda, è definita come struttura, realizzabile in maniera semplice grazie anche a tecniche e materiali innovativi strutture che: “sono destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) e sono installate per soddisfare quindi esigenze non precarie”. Essa non una struttura per cui si necessita di un’autorizzazione edilizia. L’opera in oggetto non è la struttura in sé, ma la tenda, in quanto elemento di protezione dagli agenti atmosferici e dal sole.

Infine la veranda è un locale o uno spazio coperto che ha come principale caratteristica un balcone loggiato, chiuso sui lati che all’occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli. Per tale motivo, dal punto di vista edilizio, la presenza di una veranda aumenta la volumetria dell’edificio e modifica la sagoma dello stesso, per cui necessita del permesso a costruire.
Ovviamente oltre alle disposizioni comunali si devono aggiungere anche quei limiti per determinate aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, in tal materia è intervenuto con la Sentenza n. 306/2017 per mettere ordine in questa materia delicata che spesso genera contenziosi.