Telecamere in condominio: quando si è autorizzati a installarle e quando è vietato
L’installazione delle telecamere in condominio per molto tempo ha rappresentato uno degli argomenti maggiormente dibattuti in seno alla giurisprudenza vista l’assenza di precise previsioni legislative. La decisione era spesso affidata all’assemblea condominiale, ma insorgevano spesso incertezze e dubbi da parte di alcuni tribunali che negavano la legittimità delle videoriprese.
In seguito alle tante segnalazioni ricevute, l’Autorità Garante della privacy ha evidenziato l’assenza di una normativa riguardante la materia e ha sollecitato alla regolamentazione della stessa. A spazzare via ogni dubbio ci ha pensato però la riforma, che ha introdotto un articolo specifico sulla videosorveglianza in condominio e ne ha reso legittima l’installazione. Vediamo di saperne di più sull’argomento.
Telecamere in condominio sulle parti comuni
La riforma del condominio (legge 220/2012) ha portato diverse novità tra cui anche quelle riguardanti la disciplina delle telecamere in condominio, chiarendo quindi quando si è autorizzati a installarle e quando è vietato.
L’Art. 1122 ter c.c. stabilisce infatti che l’autorizzazione per l’installazione di telecamere sulle parti comuni dell’edificio è approvata dall’assemblea se il numero di voti corrisponde alla maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
In questo caso, quindi, il potere di deliberare sull’installazione delle telecamere su parti comuni è dato all’assemblea condominiale. Tuttavia, l’installazione e il trattamento dei dati devono rispettare le leggi stabilite dal Garante della Privacy e in particolare del regolamento n. 679/2016.
Il suddetto regolamento stabilisce che le telecamere devono essere installate solo per motivi di sicurezza e obbliga l’amministratore di condominio a mettere dei cartelli informativi che avvisano i condomini della loro presenza.
Il cartello informativo deve essere messo in diverse parti dello stabile, deve essere visibile e l’amministratore deve anche stabilire i tempi minimi delle immagini da conservare, che comunque vanno cancellate entro 24 ore, far visionare le registrazioni da personale abilitato e indicare chi si occupa del trattamento dei dati.
Se le regole non vengono rispettate la delibera può essere annullata e i condomini possono far scattare delle richieste di risarcimento nei confronti dell’amministratore.
Telecamere in condominio installate da singoli condomini
Le novità sulle telecamere in condominio riguardano anche il singolo condomino. Infatti, anche costui può installare le telecamere per uso privato, purché le registrazioni riprendano solo le aree di sua proprietà esclusiva. Inoltre non è obbligato a chiedere autorizzazione al condominio, ma l’unico obbligo è quello di informare gli altri condomini (Cass. Pen. 44156/2008).
La sentenza della Cassazione n.5591/2006 ha escluso che le telecamere installate sul pianerottolo di un’abitazione privata, oltre che dell’area antistante l’ingresso di un garage condominiale, comportino interferenze illecite nella vita privata.
Inoltre a riconfermare quanto detto è anche la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n.34151 del 12 luglio 2017, che si è espressa in modo positivo in tal senso: perciò la telecamera può rimanere dov’è purché non violi la privacy dei vicini, anche perché il pianerottolo condominiale non è considerato dimora privata.
Al contrario le telecamere dove fossero orientabili vanno rimosse, in quanto interferiscono nella vita privata dei condomini.
In pratica, se le telecamere inquadrano la porzione di pianerottolo di fronte al proprio ingresso, la rampa delle scale condominiali e una gran parte del pianerottolo, queste potrebbero ledere la riservatezza del vicino pertanto e quindi vanno rimosse, anche se non funzionano. Dunque le limitazioni che il diritto di proprietà incontra rientrano anche in quelle connesse alla regolamentazione dei rapporti di buon vicinato: da un lato il diritto del proprietario immobiliare di godere di aria, luce e visuale, dall’altro quello del vicino di non subire interferenze, dirette o indirette, nel godimento del proprio diritto.