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Suonare con insistenza il campanello è reato?

Suonare con insistenza il campanello è reato?

Suonare con insistenza il campanello è reato?

La condotta di chi suona ripetutamente il campanello della vicina di casa può  essere considerata molestia o disturbo alle persone.

Con la sentenza numero 26336/2017 infatti, la Corte di Cassazione Penale ha condannato un uomo per aver utilizzato in maniera incontrollata il campanello dell’appartamento di una donna,  creando alla vittima una “condizione di disagio e alterandone le normali condizioni di tranquillità”.

Certamente il tempo e il modo della condotta hanno avuto una notevole rilevanza:
infatti, il condannato ha agito con modalità articolate in quanto oltre all’insistenza del suono del campanello dell’abitazione vi è stata la rottura di parecchi vasi di fiori nel pianerottolo tutto ciò in maniera molesta per un arco di tempo non minimo.
Peraltro il luogo del reato al quale può accedere una categoria di persone che ha determinati requisiti, ad esempio l’androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni corrispondevano di fatto del tutto ai luoghi presi in esame dalla sentenza.

Conclusioni:

L’uomo, insomma, ha tenuto una condotta idonea ad arrecare molestia e disturbo alla persona offesa e a giustificare la condanna al pagamento di 300 euro a titolo di ammenda, pagamento delle spese processuali e 500 euro a titolo di risarcimento della vittima.

Inoltre l’art. 660 del Codice Penale prevede che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro“. “Tuttavia il reato di molestia di cui all’art. 660 Cod. Pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri” (Cass. n. 3758/2014).

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