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Rumori molesti in Condominio

Rumori molesti in Condominio

Rumori molesti in condominio

Essere svegliati di soprassalto nella notte dal suono persistente di un allarme antifurto. Avere come sottofondo costante il rumore e gli schiamazzi del bar sotto casa. Non riuscire a prendere sonno a causa del continuo abbaiare del cane dei vicini. Si potrebbe stilare una lista tendente all’infinito di situazioni che disturbano la nostra quiete domestica. Quello che ci interessa approfondire oggi è proprio come ci si può tutelare dai rumori molesti in condominio.

Norme di riferimento

Chiariamolo subito: non c’è una norma di legge che stabilisce con esattezza quando si possono svolgere attività tali da produrre rumori molesti in condominio. È bene citare, inoltre, una sentenza della Corte di Cassazione (n.3440 del 11 febbraio 2011) in cui si sancisce che non esiste il diritto al silenzio assoluto.

Ognuno è quindi libero di fare ciò che vuole e produrre rumori potenzialmente molesti senza temere nessuna conseguenza? Ovviamente no, ci sono delle norme di riferimento, sia in ambito di codice civile che penale, sia a livello di regolamento condominiale e comunale, che vanno però valutate caso per caso.

Disturbo della quiete pubblica

Quando il rumore prodotto supera i limiti della normale tollerabilità e arreca disturbo a una pluralità di soggetti ci sono i presupposti del reato di disturbo della quiete pubblica. Si tratta di un reato, quindi perseguibile a livello penale, per il quale si può arrivare a chiedere l’intervento dei carabinieri. Perché si configuri la condizione di disturbo della quiete pubblica occorre però che il rumore sia percepito da più soggetti e non da uno solo. È poi la perizia tecnica ordinata dal giudice a stabilire se ci sono gli estremi per procedere penalmente. Sulla base dei rilievi effettuati, il giudice stesso valuta quali sono i “limiti della normale tollerabilità” e decide di conseguenza i provvedimenti da adottare.

Caso tipico è quello di un bar o di un locale che, con musica ad alto volume e gli schiamazzi dei suoi frequentatori, infastidisce i residenti dell’unità condominiale in cui è collocato o addirittura l’intera area residenziale circostante. Se il giudice ravvisa gli estremi di disturbo della quiete pubblica, può decidere per la cessazione dei rumori, impedendo che sia riprodotta musica ad alto volume o subordinandola a un’adeguata insonorizzazione del locale (che andrebbe sempre verificata da opportune perizie tecniche). Altri provvedimenti possono essere la chiusura anticipata del locale stesso (se, ad esempio, il problema riguarda la fascia oraria notturna) o addirittura, nel caso le disposizioni del giudice vengano ignorate, il sequestro.

Limiti di normale tollerabilità

Per tutte le situazioni di rumori molesti in condominio, in mancanza dei presupposti che configurino il reato di disturbo della quiete pubblica, si resta nell’ambito civile. A questo proposito, il Codice Civile dice solo che non si possono contestare rumori che non superino i limiti di normale tollerabilità. Torna quindi questo concetto, che non si basa su termini chiari e oggettivi, ma va definito caso per caso. Il primo passo è sempre la perizia tecnica ordinata dal giudice. A definire quali sono i “limiti di normale tollerabilità” intervengono poi vari fattori, quali:

  • la destinazione d’uso dell’immobile: se uno stabile è adibito ad ospitare attività commerciali, la soglia di rumore ritenuta tollerabile è più alta. In questo caso entra in gioco il principio di non creare ostacolo alle attività produttive, quindi si fissa un maggiore livello di sopportabilità del rumore;
  • la collocazione dell’immobile: i limiti definiti normali variano, ad esempio, tra una realtà condominiale che sorge in un’area urbana interessata da un certo volume di traffico rispetto a un’altra inserita in un contesto più isolato. Lo stesso rumore può essere quindi più facilmente valutato come molestia in quest’ultimo caso;
  • l’isolamento dell’immobile: il rumore prodotto può essere più facilmente valutato come molesto in contesti residenziali che non godono di un buon isolamento acustico. L’alto volume del televisore del vicino, tanto per fare un esempio concreto, può risultare disturbante o meno anche in base a come le mura stesse sono state costruite;
  • gli orari: lo stesso tipo di rumore può essere definito molesto o meno a seconda del momento della giornata in cui viene prodotto. Il suono della chitarra con cui è solito dilettarsi il vicino ha un impatto diverso se prodotto in pieno giorno piuttosto che in tarda serata. Ci sono, in questo senso, esempi concreti, come la Sentenza n.48315/16 della Corte di Cassazione, che ha ritenuto moleste operazioni di pulizia dell’appartamento eseguite alle 6 di mattina, o la n.9865/2005, che ha comminato sanzioni per il disturbo notturno arrecato dal continuo abbaiare di due cani a ridosso di un cortile su cui affacciavano degli appartamenti.

Regolamento condominiale e comunale

I casi di rumori molesti in condominio sono quindi di difficile definizione e in genere portano a prendere come riferimento il regolamento condominiale e quello comunale. Non è detto che esista un Regolamento Condominiale in cui siano stabilite quali attività possono essere eseguite e in quali fasce orarie. Tra l’altro, perché il regolamento abbia valenza a livello legale, è necessario che si tratti di un regolamento contrattuale o deliberato con l’unanimità dei consensi. Nel primo caso, si tratterebbe infatti di regole stabilite già all’atto dell’acquisto e considerate quindi come accettate nel momento stesso in cui il proprietario l’ha firmato. Nel secondo caso, invece, si tratterebbe di un’auto-regolamentazione ed è perciò necessario che sia condivisa dalla totalità dei condomini. In assenza di un regolamento condominiale che si esprime in materia, si può fare riferimento al regolamento comunale.

Ogni comune, infatti, è tenuto a dotarsi di regole per la disciplina delle attività rumorose. Il regolamento comunale può, ad esempio, prevedere che certe attività potenzialmente rumorose (traslochi, interventi di tinteggiatura, concerti musicali o manifestazioni sportive) siano consentite entro precise fasce orarie. Fasce orarie che possono essere anche variare a seconda della stagione o del giorno della settimana. Per esempio, manifestazioni e attività ricreative possono essere consentite fino a un’ora più tarda nel periodo estivo piuttosto che in quello invernale o il sabato e nelle serate prefestive rispetto ai giorni lavorativi.

Come procedere nel caso di rumori molesti in condominio?

In presenza di rumori molesti in condominio, si può procedere con una lettera di diffida indirizzata al soggetto ritenuto colpevole. Nella lettera va specificato il tipo di molestia contestata, possibilmente dettagliandone gli orari, la frequenza e il grado di disturbo arrecato (se, ad esempio, il rumore prodotto impedisce il sonno). In mancanza di una risposta o di cessazione del problema, si può allora intentare una causa civile per risarcimento danni. Il Codice Civile prevede, infatti, per i soggetti ritenuti colpevoli, sanzioni pecuniarie e/o imporre provvedimenti per eliminare il problema, come interventi di isolamento acustico del locale dove il rumore ha origine. Utili prove a supporto di ogni eventuale azione legale sono le testimonianze di altri condomini.

I casi di rumori molesti in condominio sono, come abbiamo visto, vari e articolati. Non è materia su cui ci siano norme precise e parametri oggettivi. Del resto, è difficile quantificare la portata del disturbo provocato da un rumore. Ci sono, come abbiamo visto, tanti fattori (ambientali e temporali) che lo determinano, motivo per cui lo stesso volume alto del televisore o dello stereo del vicino può essere ritenuto molesto o meno a seconda del contesto o del comune in cui abitiamo. Diciamo che, ancora una volta, si fa appello al buon senso delle persone.

Quell’educazione civica che, se insegnata nelle scuole, risolverebbe molti più problemi di qualsiasi norma del Codice Civile. Il rispetto del prossimo e il principio di pacifica convivenza sono sempre quei valori che auspichiamo, a partire dai nuclei condominiali fino alle realtà globali del mondo in cui viviamo. Con questa chiosa dalle pretese filosofiche, a proposito della quale lungi da noi il tediarvi oltre, concludiamo l’appuntamento odierno, sperando di aver delineato una sintetica ma valida guida su come comportarsi nei casi di rumori molesti in condominio.

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Una Risposta

  1. paolo 21/03/2021

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