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Ripartizione spese consumo acqua in condominio

Ripartizione spese consumo acqua in condominio

Ripartizione spese consumo acqua

Ripartizione spese consumo acqua in condominio

La ripartizione spese consumo acqua in condominio è una delle questioni di maggiore interesse che spesso risultano critiche e crea problemi non indifferenti fra i condomini. Da un lato ci sono quelli che vorrebbero pagare meno perché magari sono assenti per molti giorni all’anno, dall’altro ci stanno quelli che dicono di pagare a seconda di quante persone abitano nell’appartamento e non in base alla grandezza di esso. Poi vi è il discorso dei contatori individuali, che sarebbero la soluzione migliore per attribuire ad ognuno i corretti consumi, ma cosa dice la legge in merito?

Riguardo la ripartizione spese consumo acqua in condominio la legge dice quanto segue: “In condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione “spese consumo acqua condominiale” deve essere eseguita tramite strumenti idonei. In mancanza di contatori installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata, ai sensi dell’art. 1123 comma 1 c.c, in base ai valori millesimali delle singole proprietà”.

La legge offre quindi la soluzione in entrambi i casi, sia in quello in cui sono presenti i contatori che nel caso in cui questi sono assenti.

Ripartizione spese consumo acqua in condominio coi contatori

Nel caso della ripartizione spese consumo acqua in condominio coi contatori l’assemblea di condominio potrebbe autorizzare l’installazione nei singoli appartamenti dei cosiddetti «contatori di sottrazione». La Cassazione stabilisce che «l’installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore consente, da un lato, di utilizzare la lettura di esso come base certa per l’addebito dei costi, salvo il ricorso ai millesimi di proprietà per il consumo dell’acqua che serve per le parti comuni dell’edificio».

I contatori di sottrazione sono senza dubbio la soluzione migliore per un condominio e assicurano una corretta ripartizione delle spese per l’acqua, evitando controversie e diatribe fra i condomini.

È bene però ricordare che per ripartire l’acqua in condominio in base ai contatori individuali non è sufficiente che i condomini si dotino di uno di questi dispositivi, ma occorre che questo criterio sia condiviso da tutti. Ciò vuol dire che per procedere a una ripartizione della spesa diversa da quella dei millesimi e basata solamente sui consumi effettivi bisogna che ci sia l’autorizzazione di una apposita delibera assembleare e che tutti i condomini si dotino di un contatore personale.

Quindi, anche se ogni condomino possiede un contatore individuale che attesti un consumo più basso, non è possibile pagare di meno rispetto al criterio millesimale. Inoltre, i condomini devono contribuire alla spesa per l’acqua che serve per far fronte alle necessità condominiali, come ad esempio la pulizia delle scale, del cortile, all’irrigazione del giardino e a tutte le attività necessarie a mantenere gli spazi comuni in ordine. Il calcolo delle spese di acqua va sempre fatto su base millesimale.

Ripartizione spese consumo acqua in condominio senza contatori

Per eseguire la ripartizione spese consumo dell’acqua in condominio dove non ci siano contatori la regola generale è quella dei millesimi, quindi ciascuno paga in base al valore del proprio appartamento. È bene però sottolineare che il «valore millesimale» non viene determinato solo considerando la grandezza dell’appartamento, ma vengono considerati anche fattori come la presenza di balconi, l’esposizione al sole, la reale abitabilità dell’appartamento, in quale piano si trova e anche la sua estetica.

Alle spese di acqua devono contribuire anche negozi e coloro che non abitano sempre nel condominio, inoltre non è da considerare valida la delibera dell’assemblea che divide i consumi dell’acqua in base al numero di persone che vivono nel condominio o esonera dal pagamento colui che non vi abita regolarmente, in quanto:

  • L’importo della spesa dell’acqua fornita dal gestore, non fa riferimento al solo consumo bensì al costo del servizio stesso;
  • L’amministratore è esonerato dalla funzione di vigilante sull’effettiva occupazione delle unità immobiliari in quanto esula dalle sue mansioni;
  • Le tabelle millesimali sono l’unico strumento per suddividere le spese del consumo dell’acqua, in caso di assenza di contabilizzatori dedicati.

La Cassazione con la pronuncia n. 17557/14 ha infatti stabilito che:

“l’art. 1123 comma 2 c.c., non legittima la delibera di suddivisione della spesa nella specie adottata, giacché il sistema di riparto da esso previsto appare inidoneo per la sua irrazionalità a fissare un congruo rapporto tra la spesa e l‘uso individuale… la norma in questione ha infatti riguardo al godimento potenziale che il condomino può ricavare dalla cosa o dal servizio comune, atteso che quella del condomino è un obbligazione propter rem che trova fondamento nel diritto di comproprietà della cosa comune, sicché il fatto che egli non ne faccia uso non lo esonera dall’obbligo della spesa”

Riassumendo, quando mancano i contatori individuali, bisogna effettuare la ripartizione dei consumi di acqua tramite millesimi.

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