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Revisori condominiali: titoli, formazione, certificazione e qualità: facciamo il punto

Revisori condominiali: titoli, formazione, certificazione e qualità: facciamo il punto

Il revisore della contabilità condominiale è una figura di cui spesso si ignora l’esistenza forse perché viene disciplinata in maniera superficiale, ancor più rispetto a quella dell’amministratore.

Tuttavia, da qualche anno vige un nuovo regolamento per il quale tale soggetto deve essere presente in materia condominiale.

La Normativa

Con la nuova Legge n.220 di Riforma del Condominio emanata nel 2012, è stato introdotto l’articolo 1130 bis nel codice civile.

Secondo il contenuto di questa legge, l’Assemblea condominiale può in qualunque momento, per più anni consecutivi, nominare, identificare e pretendere un Revisore che vada a controllare la situazione del proprio condominio.

La deliberazione si assume con la medesima maggioranza richiesta per l’amministratore ovvero almeno la metà del valore dell’edificio.

La spesa per il pagamento della parcella del professionista verrà ugualmente ripartita tra i condomini, in base dei millesimi di proprietà (ove presenti).

In via del tutto preliminare, la norma non ha previsto la sussistenza di requisiti obbligatori per questa figura, per cui può sembrare che tutti quanti possano assurgere a questo compito.

Nei vari corsi di formazione della figura dell’amministratore di condominio, tuttavia, si dedica spesso una lezione apposita a questa figura, che andrebbe a coadiuvare l’amministratore stesso.

Nel corso degli anni soni stati chiariti spesso alcune note dolenti.

Tra queste è stato sottolineato che la revisione non ha valenza di perizia, ma è un’attività di intervento che si pone come obiettivo esclusivo quello di verificare la conformità del rendiconto alla normativa vigente.

Non a caso, per dimostrare la trasparenza del suo operato, può essere lo stesso amministratore a chiedere all’Assemblea di nominare un revisore, soprattutto se si nota la difficoltà di ricostruire la situazione contabile del condominio.

Forse per questo motivo (e come spiegheremo più avanti) il revisore dovrebbe avere delle competenze a riguardo, non solo di materia condominiale ma anche e soprattutto di quella contabile.

Il titolo

È doveroso evidenziare che non ci sono ad oggi titoli che abilitano un qualunque professionista ad esercitare questa attività.

La qual cosa bisogna sempre tenerla a mente a fronte del fatto che le necessità di mercato iniziano a pressare sulla società per far posizionare questa figura professionale in via definitiva all’interno del contesto condominiale.

I Corsi di Formazione

La non esistenza di un titolo abilitante non vuol dire che il revisore deve improvvisarsi tale e non deve conoscere l’argomento in alcun modo.

Questo vuol dire che almeno una infarinatura generale a riguardo si deve avere.

I corsi di formazione possono essere in tal senso un valido aiuto, una opportunità cioè che agevola il professionista in termini di completezza e competenza del corpo docente.

La Certificazione

Trattandosi di un’attività professionale non regolamentata vuol dire che chi la esercita può avanzare richiesta di certificazione, sulla base di una precisa norma che l’UNI (Ente Italiano di Normazione) emana.

Ancora non è stata spianata la strada a riguardo, ma essendo questo già accaduto per l’amministratore di condominio, presto potrebbe verificarsi anche per il revisore condominiale.

Riuscire ad ottenere questa certificazione vuol dire dare la possibilità al professionista di mostrare, tra le sue attestazioni, le giuste conoscenze, competenze e abilità specifiche per poter far fronte ad un eventuale incarico all’interno del condominio. Inoltre, la certificazione UNI mostra una parvenza di titolo di studio, o quantomeno di frequenza, che faccia porre in essere l’attività in maniera trasparente, chiara e pulita.

È importante comunque tenere a mente che queste certificazioni della professione non appaiono un obbligo o un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività.

Diciamo piuttosto che è facoltà del revisore specializzarsi nella materia per una questione di correttezza e trasparenza nei riguardi dell’assemblea di condominio che gli ha dato fiducia.

L’attestato di qualità e qualificazione professionale

Secondo quanto stabilito dalla legge delle professioni non regolamentate, ovvero della legge n. 4/2013 (artt. 4, 7 e 8), le associazioni professionali iscritte al secondo elenco del MISE, hanno la possibilità di rilasciare ai propri iscritti una sorta di attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati.

Questa attestazione che si rilascia ai propri iscritti, viene elargita attraverso un modello ministeriale in cui si indica tra le altre cose che l’associato possiede tutti i requisiti richiesti dall’associazione e dal suo statuto.

Nell’attestato c’è anche scritto se l’associato possiede l’eventuale certificazione di categoria e se eventualmente gode di una polizza di responsabilità professionale.

In ogni caso, l’attestato di qualità e qualificazione, così come per la certificazione, non può essere ritenuto un requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività professionale. In conclusione, a conti fatti, ad oggi l’ordinamento italiano non prevede l’obbligatorietà di titoli o formazione.

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