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Portone Condominiale sempre aperto

Portone Condominiale sempre aperto

Un frequente spunto di discussione e di scontro in ambito condominiale è lasciare il portone sempre aperto. C’è, infatti, chi lo fa abitualmente, per sbadataggine o per la fissazione di mantenere sempre arieggiato l’androne.

Ma può capitare anche in contesti in cui il condominio è sede di uffici o attività commerciali, che trovano nel lasciare il portone aperto una comodità per facilitare frequenti operazioni di carico/scarico oppure per incoraggiare la potenziale clientela.

Portone sempre aperto significa però nessun filtro all’ingresso di estranei, tra cui possono esserci non solo venditori porta a porta, ma anche malintenzionati.

Come possono dunque tutelarsi i condomini da chi lascia il portone sempre aperto? Ci sono delle leggi chiare in materia? Cerchiamo di capirlo di seguito.

Portone condominiale e destinazione d’uso

Iniziamo col chiarire che il portone rientra tra le parti comuni del condominio, quelle cioè al servizio di tutti. Al pari delle scale, della facciata, del cortile interno e dell’ascensore, per intenderci. In questo senso, la legge di riferimento è l’articolo 1102 del Codice Civile, secondo cui ogni condomino ha diritto di godere della cosa comune come meglio crede, a patto però di non alterarne la destinazione d’uso e di non modificarne o impedirne l’accessibilità agli altri condomini.

L’eventualità di un condomino che lascia il portone sempre aperto, di fatto, non rappresenta una modificazione della destinazione d’uso o un impedimento nei confronti degli altri. Lo sarebbe nell’esempio estremo e poco probabile di rimuovere le porte per creare un varco permanente. Restando però a una realtà più concreta, lasciare il portone condominiale sempre aperto è un’abitudine poco ortodossa e opinabile.

Ma questo non vieta o impedisce agli altri condomini di fare diversamente e chiuderlo al loro passaggio. Non c’è quindi un articolo di legge che definisce chiaramente come il portone condominiale deve essere utilizzato.

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Disporre la chiusura del portone: il potere dell’assemblea

C’è però la possibilità di chiedere che il portone sia lasciato di norma chiuso, salvo in specifiche situazioni. Tra queste, possono rientrare le operazioni di pulizia o temporanee necessità di carico/scarico, riguardanti un singolo proprietario (pensiamo, ad esempio, a un trasloco o alla consegna di un grande elettrodomestico) o il condominio stesso (nel caso di interventi di manutenzione alle parti comuni).

Per disporre la chiusura del portone bisogna porre la questione all’ordine del giorno in sede d’assemblea. Rientra infatti nei poteri dell’assemblea regolamentare l’utilizzo della cosa comune senza incidere sulla natura del bene. Per l’approvazione del provvedimento è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, rappresentante almeno un terzo del totale dei millesimi di proprietà.

Una volta deliberata la chiusura del portone, i condomini che disattendono la norma possono essere puniti con una sanzione pecuniaria di 200 euro, che può arrivare sino a 800 euro in caso di recidiva. E’ la Legge 220/2012 di riforma del condominio a stabilirlo.

In assenza di regole

Nel caso, invece, l’assemblea non abbia deliberato nulla in materia e in assenza di indicazioni precise nel regolamento condominiale, non ci sono margini per procedere legalmente nei confronti di chi lascia il portone sempre aperto.

Anche nel caso di eventuali danni, come la rottura del vetro occorsa proprio perché il battente del portone aperto ha magari sbattuto violentemente contro una parete, i costi di riparazione resterebbero a carico di tutti, secondo il criterio di ripartizione delle spese proporzionale ai millesimi di proprietà.

A meno che non si riesca a provare una chiara responsabilità a carico di uno o più condomini, come espresso chiaramente dalla sentenza n. 7890 espressa il 22 luglio 1999 dalla Corte di Cassazione.

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