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Pianerottoli, scale e corridoi come è permesso l’uso in condominio

Pianerottoli, scale e corridoi come è permesso l’uso in condominio

Pianerottoli, scale e corridoi come è permesso l’uso in condominio

Gli artt. 1102 c.c. e 1120 c.c. affermano come un condomino può utilizzare le parti comuni dell’edificio e come si possono disporre le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

In particolare un condomino:

  • Non deve alterare il decoro dell’edificio;
  • Non deve alterare la destinazione della cosa;
  • Non deve impedire agli altri partecipanti di farne pari uso secondo il loro diritto;
    • Dove pari uso «non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con I diritti degli altri» (Cass. Civ., sez. II, 30 maggio 2003, n. 8808).
  • Non deve recare pregiudizio alla sicurezza ed alla stabilità dell’edificio (o di una sua parte).
  • Non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Mentre può:

  • Apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa e il partecipante al condominio.

Regolamento Condominiale – Uso delle cose comuni

Oltre a quanto dispone la legge, in ambito condominiale esiste un secondo livello di regolamentazione, cioè quello dal regolamento condominiale, il quale secondo l’art. 1138 c.c.  è obbligatorio quando i condòmini sono più di dieci, il regolamento deve contenere norme che contengano l’uso delle cose comuni ed il decoro dell’edificio.

In base all’art. 1117 c.c., i pianerottoli rientrano tra le parti comuni di un edificio, che appartengono a tutti i condomini.

L’uso corretto del pianerottolo – senza il consenso preventivo dell’assemblea – dovrebbe limitarsi al posizionamento di uno zerbino di fronte alla porta del nostro appartamento.

In generale, i condomini, a meno che non lo vieti il regolamento, possono collocare sul pianerottolo:

  • Piante;
  • Oggetti ornamentali;
  • Tappeti e zerbini, a condizione di non creare situazioni di pericolo per chi transita lungo le scale, o di non costringerlo a movimenti disagevoli.

Stante la natura ornamentale dei vegetali, poi, difficilmente si potrà accusare chi l’ha apposte di avere alterato il decoro dell’edificio.

L’unico limite va individuato nel numero delle piante o delle cose: gli ornamenti, infatti, non possono escludere altri usi ai condomini o comunque togliere luce ed aria a quegli spazi.

Purtroppo il pianerottolo viene spesso considerato una sorta di pertinenza della propria abitazione, per cui se ne fa un uso “proprio” con personalizzazioni più o meno gradevoli (es. bicicletta appoggiata al muro).

Non è raro che i condomini dell’ultimo piano si approprino del pianerottolo posizionando ringhiere o cancelletti, sostenendo che quello spazio non conduce altrove “Sebbene questa motivazione non sia valida, perché ovunque porti il pianerottolo rimane parte integrante delle scale e dunque comune –  e in questo caso viene anche alterata l’estetica del condominio.

Per poter lasciare la carrozzina sul pianerottolo o nell’androne è necessario sottoporre la nostra richiesta all’assemblea e ottenere il consenso di una maggioranza.

L’unica eccezione è rappresentata da parabole e antenne, che possono essere collocate sul terrazzo condominiale senza autorizzazione, purché non creino pregiudizio agli altri condomini.

 Ciascun condomino, l’amministratore e l’assemblea hanno il potere d’agire per ottenere la rimozione di cose ingombranti, pericolose, o più in generale lesive dei diritti individuali e comuni. Un vaso troppo grande che ingombri il normale passaggio sulle scale può essere certamente rimosso.

Inoltre può essere contestata al condomino la modalità di annaffiatura delle piante, se la stessa crea sporcizia.

Ciascun condomino, l’amministratore e l’assemblea hanno il potere d’agire per ottenere la rimozione di cose ingombranti, pericolose, o più in generale lesive dei diritti individuali e comuni. Un vaso troppo grande che ingombri il normale passaggio sulle scale può essere certamente rimosso.
Inoltre può essere contestata al condomino la modalità di annaffiatura delle piante, se la stessa crea sporcizia.

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