Ogni condominio potrà avere un Sito web, ecco le regole pratiche…
L’Art. 71-ter disp.att. c.c. introdotto con la “Riforma del Condominio” Legge. 220/12 recita così “Su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza di cui al secondo comma dell’Art. 1136 del Codice Civile, l’amministratore è tenuto ad attivare un sito internet del condominio che consenta agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale dei documenti previsti dalla delibera assembleare. Le spese per l’attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condòmini” …
L’assemblea istitutiva del sito dispone quale tipo di documentazione può essere oggetto di tale trattamento telematico.
Questa opportunità è prevista dalla legge per garantire un risparmio anche in termini di costi amministrativi, di gestione e una gestione più trasparente del condominio grazie alla possibilità di verificare in qualunque momento:
- Documentazione del condominio, regolamento, avvisi;
- Bilanci, rendicontazione, estratti conto;
- Corretta tenuta e gestione conti, situazione pagamento fatture e ritenute d’acconto;
- Scaricare sul proprio pc personale ogni tipo d’informazione inerente al condominio;
Inoltre si avranno…
- Zero costi per invio raccomandate, fax… e questo migliorerà anche l’impatto ambientale risparmiando sulla carta, toner e inchiostro, etc.
Ogni condominio potrà accedere ad una “Zona Riservata” del Sito Web, ecco le regole pratiche…
Su richiesta dell’assemblea, con la maggioranza dei condomini intervenuti che corrispondano almeno alla metà dei millesimi di cui al secondo comma dell’Art. 1136 del Codice Civile, si potrà deliberare l’attivazione del suddetto sito internet condominiale che permetta l’accesso individuale (un account personale per ogni proprietario) protetto da una password per ogni condomino.
Questo permetterà la consultazione e l’estrazione di una copia, in formato digitale, dei documenti previsti dalla delibera assembleare e dei rendiconti del proprio condominio.
L’attivazione del Sito è conveniente anche per l’amministratore stesso, per 2 motivi principali:
- Aumentare i propri guadagni attraverso la “autopromozione online” in quanto esso è da considerarsi come un biglietto da visita molto più facilmente raggiungibile rispetto ai canali classici;
- Tecnicamente, l’amministratore ha già una rete di condominii quindi il sito da l’opportunità all’amministratore di essere informato e di informare i condomini con le nuove norme del Codice Civile praticamente in “tempo reale”.
In quanto a norma di legge non c’è comunque alcun obbligo per l’amministratore di provvedere ad attivare il sito senza delibera e soprattutto senza che sia approvato il pagamento del servizio. I termini di spese di attivazione e gestione sono a carico dei condomini.
In genere si tratta di piccolo costo per unità familiare che permetterà un grande risparmio!