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Obbligo formazione degli Amministratori di condominio

Obbligo formazione degli Amministratori di condominio

Corso di aggiornamento degli amministratori di condominio

L’amministratore che NON frequenta il corso di aggiornamento NON è abilitato all’esercizio dell’attività: nomina nulla.

L’art. 71-bis delle disp. att. c.c (come modificato dall’art. 25 Legge 220/2012 e successivamente dal D.M. n.140/2014) prevede l’obbligo per l’amministratore di condominio di aggiornarsi professionalmente ogni anno.

L’iscrizione dell’amministratore ad una delle Associazione di categoria, riconosciuta a livello nazionale, è già una prima garanzia di tutela del condomino, in quanto la stessa Associazione deve prevedere il conseguimento di crediti formativi per la conservazione della qualifica del proprio associato.

Corso di aggiornamento, in cosa consiste?

Ogni anno l’amministratore deve svolgere almeno 15 ore di formazione per poter mantenere i propri incarichi e assumerne di nuovi l’anno seguente.

Quali sono le sanzioni previste?

Il decreto non dichiara le sanzioni ma nel caso in cui l’amministratore di condominio non adempia ai propri obblighi, il rischio è quello che la sua nomina venga considerata nulla.

Come?…

Anche solo un condomino rivolgendosi all’autorità giudiziaria può richiedere la cessazione dell’ incarico (in quanto questa cessazione non è automatica) per grave irregolarità in base all’art. 1129 c.c. con conseguente eventuale richiesta di risarcimento del danno subito.

Inoltre secondo l’art. 1137 c.c. la delibera che, confermasse l’incarico ad un amministratore, che non abbia attestato in assemblea di adempiere regolarmente all’obbligo di formazione, sarebbe annullabile, su ricorso dei condomini assenti, dissenzienti o astenuti e rilevarsi addirittura nulla e quindi ricorribile da tutti e senza limiti di tempo.

Il Tribunale di Padova con Sentenza n. 818/2017 (pubbl. il 24/03/2017), emessa nei confronti di un amministratore di condominio, ha sancito la nullità dell’incarico di quest’ultimo per non aver ottemperato all’obbligo di legge, contenuto nell’art. 71-bis lett. g) disp. att. c.c. e di cui al D.M. n. 140/14, in merito all’aggiornamento annuale.

L’amministratore di condominio deve sempre più essere specificatamente qualificato e, soprattutto dimostrare, anche con il certificato, la sua professionalità e, quindi, la sua conoscenza culturale e tecnica della materia.

Occorre peraltro precisare che per la formazione periodica, al contrario di quanto avviene per quella iniziale, il d.m. 140/2014 non ammette alcuna eccezione.

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