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Le sanzioni in caso di mancata raccolta differenziata

Le sanzioni in caso di mancata raccolta differenziata

Le sanzioni in caso di mancata raccolta differenziata

La mancata raccolta differenziata comporta delle sanzioni inevitabili, sia per i singoli individui che per i condomini. Infatti, proprio nel caso dei condomini, nonostante si faccia la differenziata, capita spesso che plastica o carta vengano gettate tra l’organico o tra i materiali non riciclabili. Di conseguenza, così come previsto nel secondo comma dell’Art. 50 del Dlgs. n. 22/97 si ricevono multe condominiali per “accertamento violazione raccolta rifiuti”. Vediamo di saperne di più.

Cosa dice la normativa che regola la raccolta differenziata

La normativa introdotta con il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ha recepito e messo in atto le direttive della Comunità Europea 91/156/CEE e 91/689/CEE. In seguito, la materia è stata raccolta nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che contiene diverse tematiche legate all’universo dei rifiuti, dal recupero e riciclaggio allo sviluppo di tecnologie pulite fino al riutilizzo dei rifiuti per produrre energia.

La Norma n. 22/97 dice che “è fatto obbligo agli utenti o all’amministratore del condominio di custodire, mantenere e utilizzare correttamente i contenitori assegnati rispettivamente all’utenza o al condominio con le corrette modalità e in luoghi idonei o in ambienti a ciò destinati”.

La legge dice anche che: “Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

-Reimpiego e riciclaggio e altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti (da privilegiare su altre forme);

Adozione di misure economiche e determinazione di condizioni di appalto che prevedano l’utilizzo dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

-Utilizzo principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia differenziata e possibilità di stabilire agevolazioni riguardo adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici”.

Con la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, recepita dall’Italia nel 2010, sono state apportate delle modifiche che sono state integrate nel testo di base.

Sanzioni previste in caso di mancata raccolta differenziata

Per quanto riguarda le sanzioni tuttavia è difficile fare riferimenti dettagliati a un unico regolamento: la raccolta differenziata si gestisce infatti a livello comunale. Chi sbaglia può imbattersi in una multa dall’importo compreso tra i 25 e i 620 euro, sulla base del tipo di violazione.

Le violazioni possono essere le seguenti:

  • Gettare la spazzatura fuori orario
  • Utilizzare i contenitori per depositare materiali diversi da quelli indicati dal gestore della raccolta
  • Depositare i sacchetti all’esterno dei contenitori
  • Depositare rifiuti sciolti dove è previsto il conferimento in sacchetti chiusi
  • Gettare rifiuti ingombranti nei pressi dei contenitori o rifiuti pericolosi in luoghi diversi rispetto a quelli indicati dal comune
  • Frugare nella spazzatura altrui.

Tuttavia, l’assegnazione delle multe non è mai semplice e nel caso di rifiuti in cassonetti di quartiere le forze dell’ordine rovistare e rinvenire bollette o altri documenti contenenti nome e cognome dei proprietari della spazzatura, in modo da poter risalire al trasgressore. Inoltre, pur potendo includere i cassonetti condominiali tra le parti comuni dell’edificio a norma dell’Art. 1117 n. 3 c.c., le sanzioni per l’errato smaltimento dei rifiuti non rientrano tra le spese di manutenzione ordinaria. Dunque, l’amministratore ha l’obbligo di dar notizia all’assemblea dei condomini ogni qual volta pervenga una multa a carico degli stessi e lo stesso appena pervenuto il precetto di pagamento, si occuperà di versare le relative somme richieste alle autorità competenti in quanto, a norma dell’Art. 1130 n. 5 c.c., rientra tra i compiti demandati allo stesso (e quindi anche ai fini dell’Art. 1131 c.c.) di “eseguire gli adempimenti fiscali” o procedere con l’impugnazione del verbale di accertamento della violazione, entro i termini legali dei 30 gg. ai sensi dell’art. 6, comma 6 dlgs. 150/2011.

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