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Le condizioni e i limiti per installare un Gazebo sul proprio terrazzo.

Le condizioni e i limiti per installare un Gazebo sul proprio terrazzo.

Le condizioni e i limiti per installare un Gazebo sul proprio terrazzo.

Le condizioni e i limiti per installare un Gazebo sul proprio terrazzo in un condomino sono regolati dall’Art. 1102 del Codice Civile.
Innanzitutto l’installazione dovrà essere regolare sia dal punto di vista del rapporto con gli altri condomini sia dal punto di vista dell’autorità amministrativa (il comune). Ci si dovrà informare presso l’ufficio tecnico comunale, se il gazebo abbia bisogno di un’autorizzazione quindi di un progetto da sottoporre all’ufficio tecnico stesso.

Le regole comunali in tal senso variano da comune a comune, ma le linee guida si possono così riassumere:

  • se il gazebo è di piccole dimensioni e non è stato fissato stabilmente al suolo, non servirà ottenere un permesso a costruire al comune, essendo un’opera che non aumenta di volumetria e non cambia la sagoma all’edificio e che sarà agevolmente rimovibile;
  • bisognerà richiedere un permesso al comune con l’aiuto di un tecnico comunale specializzato, se il gazebo è di grosse dimensioni e saldamente fissato al suolo.

Quali sono invece le regole per la realizzazione della suddetta opera da parte di un condomino?

  • verificare se non sia stata vietata, nel regolamento condominiale, la possibilità di realizzare nelle proprietà esclusive tali opere;
  • avvisare sempre preventivamente l’amministratore che riferirà in assemblea la volontà del condomino;
  • verificare che il gazebo non danneggi, durante l’installazione, le parti condominiali oppure pregiudichi la stabilità, la sicurezza dell’edificio.
  • il gazebo dovrà essere in armonia con il contesto che lo circonda e, non dovrà alterare il decoro e le linee architettoniche dell’edificio;
  • Se il gazebo, non rispettasse i limiti sopra citati, l’assemblea può chiederne la rimozione e addirittura pretendere il risarcimento degli eventuali danni recati al condominio.

È molto importante anche capire la durata dell’utilizzo cui esso è destinato. Solitamente non vengono considerate opere precarie i gazebo, le verande, e i chioschi. Anche se ogni comune fissa delle regole, non esiste una normativa univoca per le varie località del nostro paese.

Certo è che non deve venir meno quando indicato dall’Art. 1120 c.c. ovvero “…il carattere di accessorietà rispetto alla costruzione cui fanno capo, di cui deve restare inalterata la fisionomia, ed inoltre è fondamentale che non crei una barriera alla luce per gli altri condomini”. 

Occorre inoltre verificare che il palazzo non sia vincolato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti: se così fosse ogni struttura di facciata, anche se si parla di un supporto per le piante, ha bisogno di un’apposita autorizzazione da parte della stessa Sovraintendenza oltre che della pratica edilizia comunale di cui parlavamo prima.

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