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Lanciare acqua e sigarette sul balcone del vicino è reato

Lanciare acqua e sigarette sul balcone del vicino è reato

Lanciare acqua e sigarette sul balcone del vicino è reato

Condannando in via definitiva con la sentenza N. 9474/2018 per il reato di getto pericoloso di cose un uomo che aveva preso di mira la famiglia che viveva al piano di sotto del suo appartamento, lanciando secchi d’acqua, carta straccia e mozziconi di sigaretta sul loro balcone anche per aver procurato rumori molesti in diverse ore della giornata, solo per “petulanza e altro biasimevole motivo”.

L’uomo, è stato condannato dal tribunale di Pescara alla pena pecuniaria di 400 euro per il reato ex art. 674 c.p. A nulla sono valse le proteste dell’uomo che ha presentato ricorso in Cassazione denunciando innanzitutto l’erronea interpretazione della legge penale in relazione all’articolo 674 c.p. (getto di cose pericolose) così come l’eccessività della pena inflitta.

Egli invocava l’assoluzione dal reato per insussistenza del fatto, “dovendosi escludere che il getto d’acqua proveniente dall’alto fosse sussumibile nell’ambito di una delle ipotesi criminose descritte dall’articolo 674, avendo il getto attinto cose e non persone, senza neppure che fosse stata accertata la consistenza del versamento”. A dire del ricorrente non poteva essere certa la sua responsabilità, anche perché non era l’unico ad abitare l’appartamento del piano di sopra.

Ovviamente il getto ha interessato un luogo normalmente frequentato dalle persone che abitavano l’appartamento. Inoltre dalle evidenze disponibili (fotografie dei carabinieri giunti sul posto, deposizione dei testi) il Tribunale aveva correttamente ritenuto provato l’accertamento di responsabilità del ricorrente.

La Suprema Corte ha confermato che è fondato il secondo motivo perché la contravvenzione in parola è punita “con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206,00 euro, cosicché la pena pecuniaria di 400,00 euro è, all’evidenza, illegale”.

La parola è passata al giudice del rinvio solo per quanto concerne la misura della sanzione corretta da comminare.

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