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L’amico fido ha diritto al suo spazio verde in condominio?

L’amico fido ha diritto al suo spazio verde in condominio?

L’amico fido ha diritto al suo spazio verde in condominio?

Generalmente troviamo all’interno dei parchi pubblici uno spazio dedicato ai nostri amici. Queste aree sono dotate di cassonetti per i rifiuti (in particolare per la raccolta delle feci degli animali) e bacheche informative con le indicazioni per il corretto utilizzo dello spazio comune e una fontanella con acqua potabile.

… e nel caso di un condominio è possibile realizzare tutto questo?
… un condomino può proporre di dedicare una parte dello spazio comune in condominio per costruire un’area ludica per i cani?

Realizzare un’area per cani potrebbe rientrare nell’ambito delle innovazioni ex Art. 1120 c.c., con tutte le relative conseguenze in termini di requisiti di ammissibilità e di votazione.

Pertanto si ricorda che le regole di igiene imposte per i giardini pubblici valgono anche per il contesto condominiale quindi è necessario che il proprietario raccolga il ‘ricordo’ del proprio amico a quattro zampe, e lo riponga negli appositi contenitori.

Per la delibera in condominio è indispensabile un provvedimento assembleare che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio.

In ogni caso è buona regola, in sede assembleare, stabilire le norme specifiche che dovranno essere rispettate dai proprietari degli animali, sia nell’uso degli spazi o dei servizi comuni, e sia in relazione al più generale comportamento all’interno del complesso condominiale.

Infine va rammentato che gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le necessarie cautele disposte dalla normativa vigente (esempio per le razze più aggressive la museruole), non da ultimo quella in tema di igiene, di quiete, di immissioni, a tutela degli altri conviventi dello stabile.

Inoltre si ricorda che è prevista la responsabilità Civile (ex Articolo 2052 c.c.) e Penale dei proprietari, in caso di danni o lesioni a persone, animali o cose nonché l’obbligo di stipulare, in caso di animali pericolosi, una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati da proprio cane contro terzi.

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