Sbattere i tappeti o scrollare la tovaglia dal balcone o dalle finestre di un appartamento e finir con lo sporcare il balcone di chi abita sotto, imbrattando di polvere e resti di cibo eventuali panni stesi. Oppure sottoporre a un’indesiderata doccia di polveri il malcapitato che si trova a passare nel vialetto sottostante. O, peggio ancora, vedersi scappare di mano il tappeto, finendo col colpire un passante. Sono solo alcuni esempi di situazioni che possono apparire tanto tragicomiche quanto surreali. Si tratta, invece, di episodi che capitano più spesso di quanto si pensi e che si prestano a creare problemi di convivenza, specie in una realtà condominiale. Con l’articolo di oggi cercheremo di capire quando la battitura dei tappeti può diventare un problema e come viene regolato a livello di legge.
Battitura tappeti: dove, come e quando?
La battitura dei tappeti può diventare un problema soprattutto in ambito condominiale. È qui, infatti, che si possono creare con più facilità situazioni di disturbo o danno al vicinato, in particolare quando questo genere di operazioni viene effettuato a ridosso di parti d’uso comune. Non solo, quindi, il classico caso della polvere che va a imbrattare i panni stesi dall’inquilino del piano di sotto, ma anche episodi in cui lo sporco scrollato dal tappeto cade addosso all’auto di un altro condomino che sta uscendo dal garage o addirittura a una persona che si trova a percorrere l’eventuale vialetto d’accesso.
Per questo possono essere stabilite, all’interno del regolamento condominiale, delle precise regole. Come, ad esempio, stabilire orari e luoghi dove la battitura dei tappeti è consentita. Il regolamento condominiale può quindi definire che tappeti e tovaglie vadano scrollati all’interno del parapetto del balcone o su un eventuale terrazzo e solo in precise fasce orarie.
C’è però un’ambiguità a livello legislativo. Queste disposizioni devono essere stabilite all’unanimità, come nel caso di regolamento condominiale di tipo contrattuale? Se è vero che ci sono sentenze a favore di questa tesi, come quella del Tribunale di Brescia (n.3006 del 16/7/2000), altre la vanificano. In particolare, una sentenza del Tribunale di Milano del 14/1/1991 ha dichiarato invalida una delibera d’assemblea che impediva la battitura dei tappeti in certe aree dell’unità condominiale. Il principio su cui s’è fondata la sentenza è quello della lesione del libero utilizzo delle parti comuni da parte di tutti i condomini, diritto riconosciuto dall’articolo 1102 del Codice Civile.
Il ruolo dell’amministratore
In assenza di disposizioni contenute nel regolamento condominiale, la battitura dei tappeti può essere disciplinata dall’amministratore. L’articolo 1130 del Codice Civile riconosce, infatti, all’amministratore di condominio il potere di disciplinare l’uso delle cose comuni per assicurarne il miglior godimento possibile da parte dei condomini. Siccome la battitura dei tappeti può diventare un problema, creando situazioni di conflitto e minando la pacifica convivenza tra i condomini, l’amministratore può essere chiamato a intervenire e a stabilire delle regole. Anche se, va chiarito, non può vietarne del tutto la pratica. L’articolo 1137 del Codice Civile tutela, infatti, il diritto del condomino a ricorrere contro eventuali veti totali.
Regolamento comunale
La battitura dei tappeti può diventare un problema anche al di fuori dell’ambito condominiale e quindi possono esserci precise disposizioni a livello di regolamento comunale su orari e luoghi in cui questo genere di operazioni sono consentite. Le norme comunali, che sono vincolanti e devono quindi essere rispettate da tutti i cittadini, possono diventare un punto di riferimento non solo per i proprietari di abitazioni indipendenti, ma anche per quelle realtà condominiali in cui il regolamento non dice nulla in merito.
Responsabilità e sanzioni
Gli eventuali danni causati dalla battitura dei tappeti o da altre operazioni simili prevedono prevalentemente responsabilità a livello civile. Nei casi di riconosciuta colpevolezza, come quella di aver infranto le norme del regolamento condominiale, si va incontro a sanzioni pecuniarie, che possono variare dalle 200 fino alle 800 euro, in caso di recidiva. Si fa riferimento, in questo senso, alla legge 220/2012 di riforma del condominio o a sentenze, come la n.14735/2006 della Corte di Cassazione. Non vengono riconosciute, in genere, responsabilità rilevanti a livello penale. A meno che non vengano ravvisate circostanze riconducibili a una precisa volontà di arrecare danno a terzi. L’ipotesi di reato può essere, in questi casi, il getto pericoloso di cose, punito dall’ex articolo 674 del Codice Penale. Sono rare, tuttavia, le situazioni in cui il danno provocato dalla battitura di tappeti venga ricondotto a questa casistica. Come dimostra, a titolo d’esempio, la sentenza n.27625/2012 della Corte di Cassazione, che ha considerato irrilevante l’ipotesi di reato penale per getto pericoloso di cose, com’era stato invece richiesto dall’accusa.
Sono rare, tuttavia, le situazioni in cui il danno provocato dalla battitura di tappeti venga ricondotto a questa casistica. Come dimostra, a titolo d’esempio, la sentenza n.27625/2012 della Corte di Cassazione, che ha considerato irrilevante l’ipotesi di reato penale per getto pericoloso di cose, com’era stato invece richiesto dall’accusa.
Riassumendo, la battitura dei tappeti può diventare un problema, specie in ambito condominiale. Per questo sarebbe buona norma che il regolamento condominiale prevedesse delle norme per regolamentarne la pratica. In caso contrario, si può fare riferimento al regolamento comunale o chiedere che sia l’amministratore di condominio a dettare delle regole. Se è vero, infatti, che si tratta di un’operazione necessaria alla pulizia e, più in generale, a garantire uno stato decoroso dell’unità immobiliare, è altrettanto vero che va fatta in modo da non arrecare disturbo o danno al vicinato. Per questo sono previste sanzioni pecuniarie, dell’ordine di qualche centinaio di euro, come da Codice Civile. Come sempre, tuttavia, auspichiamo che siano il buonsenso e l’educazione civica a prevalere, evitando di aprire contenziosi, che comportano sempre costi, lungaggini burocratiche e soprattutto conflitti di cui possiamo fare tranquillamente a meno. In fondo, la quotidianità ci offre già abbastanza spunti per tensioni e arrabbiature varie. Perché non scontarcene qualcuna, là dove dipende dalla nostra volontà?
Salve io ho la vicina di balcone che sbatte i tappeti ogni sabato quando io ho la biancheria stesa solito orario ,già lho detto una volta
Buongiorno Sig.ra Vincenza,
prima di tutto verificherei quanto riporta il regolamento di condominio, se ci sono indicate delle regole esplicite che lo vietino o ci sono limiti di giorni/orari per poterlo fare. Il divieto può essere espresso o tacito, ad esempio non consentendo attività che possano produrre rumore in determinati orari, questo può essere considerato anche per la battitura dei tappeti.
Il riferimento è l’amministratore, il quale può procedere a diffidare il condomino che sbatte i tappeti, magari previa ricezione di formale segnalazione ad opera di qualche altro condomino.
Inoltre, se non indicato, può richiedere all’amministratore l’inserimento, nel regolamento di condominio, dell’eventuale clausola che vieti di usare il battipanni questa regola deve, però, essere contenuta in un regolamento approvato all’unanimità!
Ulteriore possibilità è verificare a livello comunale se possono esserci precise disposizioni su orari e luoghi in cui questo genere di operazioni sono consentite.
Cordiali saluti
Un condomino ha avuto il covid in casa e sbatte il tappeto/zerbino sporco e impolverato sulla ringhiera del balcone che si trova accanto alla finestra (a 30 cm circa) dalla finestra del vicino facendo entrare così la sporcizia nella finestra e non gliene importa nulla, Sembra non ci sia nulla da fare, l’amministratore se ne lava le mani, dice che è una questione fra privati. Potrebbero intervenire i sindaci, o qualche altra autorità per risolvere questo problema?
Buongiorno Sig.ra Gianna,
nel nostro ordinamento, il reato di epidemia è disciplinato dagli artt. 438 c.p. e 452 c.p., il primo realizzato in forma dolosa, il secondo in forma colposa.
Proverei ad inviare una segnalazione ben circostanziata, per consentire una corretta individuazione della problematica, all’ufficio igiene del suo comune.
Cordiali saluti
Morelli Amministrazione Immobili
Buongiorno, il condomino che sta sopra casa mia , continua ripetutamene a sbattere i suoi tappeti dal lato della cucuna , dove io tra l’altro ho il piano cottura , stamattina ho pure trovato la cenere della sigaretta. Le e’ stato detto diverse volte di non sbattere i tappeti dal lato cucina dove io cucino e dove tengo la biancheria stesa . Premetto che non abbiamo amministratore , il nostro e’ un palazzo di sole 6 famiglie.
Buongiorno Sig.ra Maria,
nel nostro ordinamento, il reato di epidemia è disciplinato dagli artt. 438 c.p. e 452 c.p., il primo realizzato in forma dolosa, il secondo in forma colposa.
Proverei ad inviare una comunicazione da un legale.
Cordiali saluti
Morelli Amministrazione Immobili