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Interventi anti-terremoto e SismaBonus

Interventi anti-terremoto e SismaBonus

L’amministratore condominiale, nella gestione dell’immobile, ha il compito di comprendere la situazione dell’immobile rispetto al territorio in cui si trova fornendo inoltre indicazioni corrette ai suoi amministrati e verificando con aiuto di tecnici professionisti eventuali interventi sulle strutture con l’obiettivo di definire l’inquadramento sismico dell’immobile e di adeguarlo alle nuove regole.

Un gran numero di edifici in Italia, a destinazione d’uso residenziale, sono stati in parte costruiti prima del 1974, anno in cui è stata approvata per la prima volta nel nostro Paese una normativa sismica nazionale (Legge 64/1974). In ogni caso per tutti gli edifici, non solo per quelli realizzati prima del ’74, si rende necessaria un’azione di verifica e messa in sicurezza.

Secondo un nuovo disegno di legge all’esame della Commissione Giustizia della Camera, i condomìni potranno costituire un fondo di accantonamento per finanziare gradualmente gli interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e la messa in sicurezza antisismica. Il fondo potrà essere costituito anche per il finanziamento di lavori non ancora deliberati dall’assemblea condominiale. Inoltre la quota versata ogni anno nel fondo di accantonamento non potrà essere inferiore al 5% del rendiconto condominiale annuale.

In attesa che venga definita la Legge di Bilancio 2018, il sismabonus già in vigore con la Legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016)  prevede la detrazione del 70%, per lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021  ovvero all’80% in caso di riduzione di due classi di rischio. La detrazione sale fino all’85% quando l’intervento è effettuato in condomini. Quali sono gli interventi possono essere considerati validi per le detrazioni? Tutte quelle opere  per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

La detrazione va ripartita in 5 anni, con limite di spesa pari a 96mila euro per immobile, questo importo deve essere considerato insieme alle altre spese di recupero edilizio (es.: rifacimento impianti elettrico e/o idraulico) ma non con il limite previsto per la riqualificazione energetica.

La detrazione può essere considerata solo sul consolidamento dello stabile e non in caso di demolizione e ristrutturazione.

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