Infiltrazioni d’acqua
Capita spesso che in appartamento si formino chiazze di umidità e muffa sulle pareti quindi si può parlare di presenza di infiltrazioni d’acqua.
Solo in seguito a consulenze tecniche potrebbe emergere che i danni causati delle infiltrazioni di umidità siano provocati da cause “naturali”, (come ad esempio la condensa) e che il problema si sarebbe comunque potuto verificare, per cui il proprietario di un appartamento non ha diritto al risarcimento dei danni (Cassazione Sesta Sez. Civile n. 15615/2017)
Al contrario se si sospetta che ci sia una perdita nelle condutture condominiali o del proprietario del piano superiore bisogna naturalmente verificare con un idraulico che risalirà all’origine del danno.
Se viene confermato che l’origine della perdita deriva da un tubo del bagno dell’appartamento al piano superiore e il responsabile provvede alla riparazione solo dopo diversi mesi dall’evento, si può pretendere il risarcimento: non solo per la tinteggiatura delle pareti ma anche per il danno causato dall’aver “sofferto” un appartamento insalubre.
In caso di Infiltrazioni d’acqua a quanto ammonta il risarcimento?
Dunque sappiamo che non sono rari i casi di rottura delle condotte condominiali o di Proprietà dei singoli condomini.
Tuttavia, se è facile, come dicevamo prima, stabilire di chi è la responsabilità per le perdite d’acqua (perdite da tubi condominiali e perdite da tubi dei singoli appartamenti)
Non è altrettanto facile definire il relativo risarcimento quando le infiltrazioni sono di consistenza tale da precludere l’uso dell’appartamento per un considerevole lasso di tempo.
Insomma in talune occasioni, si pone il problema di individuare a quanto ammontano i danni patrimoniali risarcibili.
In quelli necessari al ripristino dei luoghi vi rientra di sicuro la tinteggiatura della stanza e non solo della macchia, soprattutto se un colore della vernice potrebbe creare un risultato anti estetico.
Il Tribunale di Milano e la Cassazione (Tribunale-Milano-Sentenza-3-maggio-2017-n.-487, Cassazione Terza Sez. Civile n. 9137/2013) affermavo concordi “il danno subito dal proprietario viene quindi considerato nel fatto stesso dell’occupazione del immobile senza titolo e, pertanto, liquidato in base al valore locativo del bene (cosiddetto danno “figurativo”). In sostanza si fa riferimento ai prezzi di mercato per l’affitto di un appartamento di analoga dimensione e pregio”.
Ultima nota importante: La prescrizione al diritto del risarcimento del danno si prescrive in 5 anni da quando è stato denunciato il fatto, nel caso in cui l’unità abitativa è stata acquistata direttamente dal costruttore i tempi sono ridotti a un anno per gravi difetti di costruzione e 60 giorni per quelli meno gravi.