Non sentirsi al sicuro in casa propria, una sensazione sempre più diffusa negli ultimi anni e giustificata, in parte, dai dati statistici sui furti in appartamento. Cosa che non riguarda solo i più ricchi, ma anche i ceti medio-bassi, al punto che il 92,5% degli italiani ha installato almeno un sistema per proteggere la propria abitazione dalle intrusioni. Tra i più gettonati ci sono le inferriate a porte e finestre.
Quello di cui vogliamo occuparci oggi è, appunto, il tema delle inferriate in condominio. Cosa deve fare un condomino che decida di installarle? Deve ottenere il preventivo consenso da parte dell’assemblea? Bisogna attenersi a particolari norme o restrizioni? Ci sono agevolazioni per chi sostiene questo tipo di spesa?
Cerchiamo di chiarirlo insieme e di capire tutto ciò che regola l’installazione di inferriate in condominio.
Furti in appartamento: un problema molto sentito
Il problema dei furti in appartamento ha assunto grande rilevanza negli ultimi anni. Fenomeno che ha registrato un picco nel 2015, quando, secondo i dati Istat, sono stati denunciati 234726 casi, di cui 52249 in Lombardia (ovvero, il 22,26% del totale, che ne fanno la regione più colpita) e ben 18101 nella sola Provincia di Milano, portando l’Italia al sesto posto tra i paesi europei in questa non invidiabile classifica.
Nonostante dal 2015 ad oggi ci sia stato un calo di questo genere di reati (-21,78%, ad esempio, nella Città di Milano, secondo i dati diffusi dalla Questura relativi al 2017), resta alta la percezione di insicurezza tra le mura domestiche. Lo evidenzia un’altra analisi statistica, questa volta a cura del Censis, che riporta come il 92,5% degli italiani abbia fatto ricorso ad almeno un accorgimento per difendere la propria casa dalle intrusioni. Se il sistema maggiormente adottato è quello della porta blindata, l’installazione di inferriate a porte e finestre raggiunge comunque il 33,5%.
Inferriate in condominio: chi decide?
Se chi vive in un’abitazione indipendente ha piena facoltà di installare le inferriate a porte e finestre, è facile intuire come, in una realtà condominiale, bisogna fare invece i conti con regolamenti e articoli di legge.
Nel caso in cui un condomino decida di installare inferriate a porte e finestre del proprio appartamento come deve procedere? In primo luogo, bisogna verificare se il regolamento condominiale dice qualcosa in materia. In particolare, se si tratta di un regolamento contrattuale, ovvero sottoscritto all’atto dell’acquisto, o votato dall’unanimità dei condomini, diventa elemento vincolante. Quindi se nel regolamento è stabilito che per l’installazione di elementi visibili esternamente va ottenuto il consenso degli altri condomini, bisogna passare per l’assemblea condominiale. In assenza di disposizioni nel regolamento condominiale, entra in gioco il Codice Civile. Sono due, in particolare, i principi di riferimento. Il primo è quello secondo cui ciascun condomino può servirsi delle parti comuni dell’immobile a patto di non alterarne la destinazione d’uso o di non limitare la possibilità di utilizzo da parte degli altri condomini. Questo perché installare le inferriate a porte e finestre di un’unità abitativa insiste comunque sulla facciata dell’edificio, che è, appunto, una delle cosiddette parti comuni. In secondo luogo, bisogna tenere conto del principio secondo cui l’intervento non deve alterare o pregiudicare il decoro architettonico dell’immobile. Qui il discorso può complicarsi, perché valutare o stabilire se un’installazione va effettivamente ad alterarne il decoro architettonico chiama in causa parametri arbitrari, per i quali bisogna valutare caso per caso.
Il diritto alla sicurezza prevale
In linea generale, comunque, se il regolamento condominiale non impone vincoli in materia, ciascun condomino è libero di installare inferriate in condominio. A questo proposito c’è una recente Sentenza del Tribunale di Roma (n.22231 del Novembre 2016) a sancirlo chiaramente. Innanzitutto, questa sentenza ritiene l’installazione di inferriate in condominio un intervento che non va ad alterare le linee architettoniche dell’edificio (non ne modifica, cioè, la volumetria), ma una semplice integrazione di porte e finestre. Soprattutto però, viene chiarito come il diritto alla sicurezza sia prioritario rispetto alla percezione estetica degli altri condomini. Si tratta di un principio importante, che può prevalere anche su un eventuale regolamento assembleare votato a maggioranza (e non quindi sottoscritto dall’unanimità dei condomini). In questo caso, anche se il regolamento condominiale impone l’approvazione dell’intervento da parte dell’assemblea, il condomino che decide di installare inferriate a porte e finestre della propria abitazione è legittimato a farlo.
La sentenza n. 8731/1998 della Corte di Cassazione è chiara in questo senso. Se da un lato dice che il regolamento condominiale può contenere norme che limitino l’iniziativa del singolo sulla sua proprietà in favore del decoro architettonico dell’edificio, dall’altro specifica che “se il mutamento che si vuole portare è di modesta rilevanza e, soprattutto, non cagiona pregiudizio economicamente determinabile e se la necessità dei condomini di tutelare la sicurezza dei propri beni e della propria persona risulta assolutamente fondata, il divieto contenuto nel regolamento condominiale non si dovrà applicare”.
In sostanza, l’impatto estetico sull’edificio viene valutato in base al suo potenziale valore economico. Se l’opera realizzata altera in maniera evidente la facciata dell’immobile, può venirne compromesso il valore di mercato, a scapito di tutti i condomini.
L’installazione di inferriate a porte e finestre di un singolo appartamento, tuttavia, difficilmente rientra in questa casistica, a meno che non si tratti di strutture particolarmente vistose o sporgenti o in totale contrasto con i colori della facciata e di eventuali altre inferriate già installate. Per evitare contestazioni e tutte le rognose questioni giudiziarie che potrebbero conseguirne, il consiglio è quindi quello di optare per inferriate di modello e colore simili a quelle già presenti o comunque in accordo con gli altri condomini. Qualora venisse riconosciuto il danno al decoro dell’immobile, infatti, il condannato si troverebbe costretto non solo rimuovere quanto installato, ma anche a pagare le spese processuali.
Detrazioni fiscali
L’installazione di inferriate rientra tra gli interventi che beneficiano del cosiddetto “Bonus Ristrutturazioni”, di cui abbiamo parlato approfonditamente in un recente articolo, e che è stato oggetto di proroga anche per il 2019.
Le spese sostenute possono essere detratte nelle dichiarazioni dei redditi dei dieci anni successivi all’installazione. Il rimborso viene ripartito, infatti, in dieci quote di pari valore e può essere ottenuto non solo dal titolare e proprietario dell’unità immobiliare, ma anche dai suoi familiari conviventi, da inquilini o comodatari (nel caso di appartamenti in affitto), da soci di cooperative, titolari di società o imprese a conduzione familiare (come, ad esempio, nel caso di locali adibiti ad attività commerciali).
Per accedere alle Agevolazioni Fiscali è fondamentale la tracciabilità delle spese sostenute: occorre presentare le fatture con evidenziato il soggetto che effettua il pagamento e quello che ne beneficia. Chi può chiedere la detrazione Irpef è naturalmente il soggetto che risulta aver sostenuto le spese dichiarate.
Insomma, inferriate in condominio sì, ma con criterio: potremmo sintetizzare così il senso dell’articolo. Il diritto di sentirsi protetti e sicuri in casa propria è legittimo e riconosciuto dalla legge, ma in una realtà condominiale va sempre fatto dietro qualche opportuna accortezza. Dal verificare la presenza di un regolamento condominiale vincolante, all’adottare una soluzione che possa risultare non troppo vistosa o ingombrante. Come sempre, nelle realtà condominiali e, più in generale, in tutti quei contesti dove dobbiamo condividere degli spazi con altri, il principio del buon senso vale sempre più di ogni articolo di legge, garantendoci il giusto compromesso tra libertà personale e pacifica convivenza.
Salve, chiaro tutto quello che è scritto, ma nel caso dell’appartamento che vorrei acquistare, che possiede cinque finestre su strada (trattasi di un bilocale, ogni stanza ha due finestre più quella il bagno), che è un ammezzato alto, ma non già un primo piano, come posso ovviare se il condominio vieta l’applicazione di inferriate? Che alternative ho per sentirmi più sicura visto che abito in un quartiere semi periferico della città di Milano? Grazie mille per la risposta.
Buongiorno Sig.ra Sepe,
un’idea potrebbe essere l’installazione delle inferriate fra il serramento e l’oscurante (tapparelle o scuri) e quindi rimanendo interna all’infisso senza cambiare l’estetica della facciata dell’immobile non richiederebbe autorizzazioni, proprio come indicato dalla Corte di Appello di Milano, sez. I, 14 aprile 1989: “La collocazione delle inferriate alle finestre di un’unità immobiliare in un condominio è legittima in quanto si inserisca nella facciata dell’edificio senza cagionare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche che provochi un pregiudizio economicamente valutabile o in quanto pur arrecando tale pregiudizio, si accompagni a un’utilità che compensi l’alterazione architettonica (Nella specie, alla installazione delle inferriate fa riscontro l’interesse dei condomini a tutelare la sicurezza dei propri beni e delle proprie persone)”.
Inoltre le riporto quanto espresso dalla Cassazione, (8731/1998): “i regolamenti condominiali possono contenere norme a tutela del decoro architettonico dello stabile, aventi la caratteristica di ridurre il potere della proprietà personale ed esclusiva del singolo. Ma in questo caso, se il mutamento che si vuole portare è di modesta rilevanza e, soprattutto, non cagiona pregiudizio economicamente determinabile e se la necessità dei condomini di tutelare la sicurezza dei propri beni e della propria persona risulta assolutamente fondata, il divieto contenuto nel regolamento condominiale non si dovrà applicare“.
Sperando di aver risposto in modo esaustivo alla sua domanda.
Cordiali saluti
Morelli Amministrazione Immobili
Buonasera,
io abito al 3° piano di un condominio , l’inquilina al piano sottostante ha messo delle grate al suo balconcino finestra che potrebbero mettere in pericolo la mia sicurezza in quanto gli eventuali ladri, troverebbero un punto d’appoggio sulle sbarre di questa grata, a questo punto è giusto che la sicurezza di una persona prevalga su un’altra?? Le è stato chiesto di modificarle togliendo le sbarre orizzontali ma non ne vuole sentire parlare.
Non si può far nulla????
Buonasera Sig.ra Milani, il codice civile non disciplina la collocazione delle inferriate alle finestre, ma i tribunali si sono pronunciati più volte sul tema. Ecco cosa ha previsto la sentenza della Corte di Appello di Milano, sez. I, 14 aprile 1989: “La collocazione delle inferriate alle finestre di un’unità immobiliare in un condominio è legittima in quanto si inserisca nella facciata dell’edificio senza cagionare mutamento delle linee architettoniche ed estetiche che provochi un pregiudizio economicamente valutabile o in quanto pur arrecando tale pregiudizio, si accompagni a un’utilità che compensi l’alterazione architettonica (Nella specie, all’installazione delle inferriate fa riscontro l’interesse dei condomini a tutelare la sicurezza dei propri beni e delle proprie persone)”.
E poi: “È legittima, in mancanza di effettivo pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio, la collocazione di inferriate alle finestre di un’unità immobiliare sita in un condominio, atteso che la funzione di difesa della proprietà individuale appare senz’altro meritevole di tutela” ha deciso il Tribunale di Rimini con sentenza 25 maggio 1995, censurando la delibera assembleare che qualificava come arbitraria l’installazione di inferriate alle finestre di un appartamento e aveva delegato l’amministratore ad adottare i provvedimenti più opportuni per la loro eliminazione.
Una limitazione potrebbe esserci nel regolamento condominiale. La Cassazione, con la massima n. 8731 del 1998, ha stabilito che i regolamenti condominiali possono contenere norme a tutela del decoro architettonico dello stabile, aventi la caratteristica di ridurre il potere della proprietà personale ed esclusiva del singolo. Ma in questo caso, se il mutamento che si vuole portare è di modesta rilevanza e, soprattutto, non cagiona pregiudizio economicamente determinabile e se la necessità dei condomini di tutelare la sicurezza dei propri beni e della propria persona risulta assolutamente fondata, il divieto contenuto nel regolamento condominiale non si dovrà applicare.
In realtà nessuna sentenza si esprime in merito alla sua particolare richiesta.
Cordiali saluti
Morelli Amministrazione Immobili