Impianto Fotovoltaico in Condominio.
La Riforma del Condominio ha permesso l’installazione di pannelli fotovoltaici anche per l’uso esclusivo di una singola unità abitativa in modo che ogni famiglia possa da un lato risparmiare e dall’altro investire su fonti rinnovabili per il rispetto dell’ambiente. Sicuramente la vera convenienza dell’installazione di questi impianti sta nell’autoconsumare quanto viene prodotto.
Nello specifico la Legge 220/2012 ha introdotto l’Art. 1122 bis del Codice Civile, una norma del tutto nuova che indica che “(…) È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà dell’interessato”.
Gli spazi condominiali comuni possono essere utilizzati a vantaggio di tutti i proprietari di casa nel rispetto dall‘Art. 1102 del Codice Civile “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Tra le parti comuni rientrano senz’altro le balaustre e il tetto, spazi adatti ad ospitare i pannelli fotovoltaici.
In condominio le possibilità del fotovoltaico sono due:
- Impianto centralizzato: utilizzato per le esigenze del condominio stesso (pompe idrauliche, impianto illuminazione, ascensore, citofoni, etc..) e come introito per quanto non utilizzato e rivenduto alla società elettrica.
- Impianto individuale: se l’impianto è ad uso esclusivo di una specifica unità immobiliare.
Ogni condomino pertanto è libero di installare i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica a uso individuale, non solo nelle parti esclusive di sua proprietà, ma anche in quelle condominiali come il tetto.
Quindi ci sono due aspetti interessanti da considerare:
- Per l’installazione dei pannelli solari non occorre nessuna delibera assembleare nel caso in cui non ci sono modifiche alle parti comuni,
- Diversamente l’interessato è obbligato (dall’art. 1122-bis c.c., al comma 3) ad informare l’amministratore. Sempre lo stesso articolo dice che “L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136 (ndr. la maggioranza degli intervenuti che rappresentino i 2/3 dei millesimi), adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio … può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.”
L’assemblea condominiale non può vietare l’installazione dei pannelli solari come riaffermato nella Sentenza n. 11707/2014 il Tribunale di Milano che ha riconosciuto il diritto del condomino all’installazione dei pannelli fotovoltaici e condannando l’assemblea che si era posta in contrasto con la legge e pertanto aveva esorbitato dalle proprie attribuzioni violando in concreto il diritto soggettivo di un condomino all’utilizzo delle parti comuni.
Bisogna però precisare che …
Un’unica avvertenza importante, sempre indicata dall’Art. 1122-bis c.c. afferma che “il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio”.
Infine c’è la possibilità delle detrazioni per l’installazione del fotovoltaico in condominio?
Sì, l’ultima Legge di Stabilità prevede che fino al 31 dicembre 2018 si potrà beneficiare delle detrazioni del 50% per tutte le attività connesse all’installazione dei pannelli. L’importo della detrazione verrà suddiviso in 10 quote annuali, ed inoltre è confermata l’IVA agevolata al 10% fino ad un massimo di spesa di 96.000,00 €.