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Impianti radiotelevisivi in condominio

Impianti radiotelevisivi in condominio

Leggi e caso specifico del Comune di Milano

L’art. 21 della Costituzione esprime la necessità di ricevere il pensiero altrui, nel senso che «al diritto di informazione corrisponde il diritto di essere informati». Questo diritto è stato riaffermato anche dalla Cassazione con la sentenza 7418/83.

Installazione antenna singola:

Nè l’amministratore nè i condomini possono vietare od opporsi alla volontà del singolo per l’installazione di una “antenna singola” vedasi D.Lgs. 259/2003 e Art. 1122-bis c.c. post riforma del 2012.

Ogni delibera che ne vieta l’installazione è da considerarsi nulla, devono però essere rispettate alcune norme d’installazione sulle parti comuni e in particolare l’installazione non deve alterarne la destinazione,  permetterne pari uso agli altri condomini e per quanto riguarda l’installazione su parti esclusive, deve essere eseguita rispettando alcuni caratteri di ordine estetico riferiti al decoro architettonico, la stabilità e la sicurezza dell’edificio  (Art. 1122 c.c.).

L’installazione da parte del singolo (lo stesso diritto viene riconosciuto anche agli inquilini che sono in affitto)

non richiede alcuna autorizzazione se non incide su parti comuni diversamente occorrerà convocare una riunione straordinaria per capire i dettagli dell’intervento previsto e con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136 (maggioranza dei partecipanti al condominio e i 2/3 del valore dell’edificio) prevedere adeguate modalità alternative di esecuzione.

Anche se in condominio esiste un impianto centralizzato questo non vieta il diritto del singolo all’installazione di una “sua antenna” individuale (Cass. 5399/85; Cass. 7825/90).

Restrizioni al singolo per l’installazione di un’antenna individuale possono derivare da regolamenti contrattuali (con approvazione individuale all’atto dei singoli rogiti) mentre quelli di tipo regolamentare possono solo definire la modalità d’installazione. Eccezione: è possibile porre un divieto nel regolamento condominio se tale regolamento sia stato approvato all’unanimità ossia con voto favorevole di tutti i condomini in assemblea.

Installazione di antenne condominiali

Quale quorum è necessario per l’installazione di una antenna centralizzata?

La legge 66/2001, prevede all’art 13 prevede “Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120 c.c., comma 1 (maggioranza intervenuti e 500 millesimi)

Dove si possono installare le antenne?

Su qualunque parte dell’edificio MA devono rispecchiare le stesse norme previste per l’ antenna singola, ovvero:

  • recare il minor pregiudizio alle parti comuni ed alle proprietà private
  • preservare in ogni caso il decoro architettonico, la stabilità e sicurezza dell’edificio
  • non impedire agli altri condomini di fare parimenti uso del bene comune secondo il loro diritto
  • non alterare la destinazione di tale bene

Come vanno ripartite le spese per la manutenzione dell’ antenna centralizzata?

Praticamente si tratta di «spesa destinata a servire in parti uguali i condomini ai sensi dell’art. 1123 c.c, 1 e 2 comma», di conseguenza le spese di manutenzione e riparazione devono essere ripartite equamente in base al numero di unità, e non in base ai millesimi (Cassazione, Sezione Seconda, 2 agosto 1969, n. 2916). Chiaramente il condomino proprietario di due unità immobiliari nello stesso edificio pagherà due volte e i più comproprietari di una stessa unità immobiliare pagheranno una sola volta.

Importante: l’antenna centralizzata obbliga alla spesa solo coloro che l’hanno accettata e che intendono usufruirne del servizio.

Cosa ha prevede il Comune di Milano?

Il Regolamento Edilizio del Comune di Milano all’ Art.84 “Allacciamento degli edifici ai servizi a rete”  afferma:

Punto 7: “L’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale. Gli immobili già dotati di impianti centralizzati tradizionali di ricezione si devono avvalere di antenne paraboliche collettive anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari entro 5 anni dalla data di efficacia del presente Regolamento Edilizio (29 dicembre 2015).”

7 bis: “Gli immobili di nuova costruzione e quelli oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio devono procedere alla predisposizione edilizia finalizzata alla realizzazione di impianti centralizzati per la ricezione delle trasmissioni televisive terrestri e satellitari nel caso in cui non sia prevista la loro immediata installazione.”

Punto 8:Sono vietate nuove installazioni di antenne paraboliche di ricezione sui balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, o in giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano stradale delle pubbliche vie. Sono fatte salve le prescrizioni previste dall’art.84.7.”

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