Il portiere in condominio: I compiti e le responsabilità
Il portiere esplica molteplici mansioni, in particolare, secondo il CCNL, il lavoratore deve provvedere:
1) Alla vigilanza dello stabile;
2) Alla distribuzione della corrispondenza ordinaria e straordinaria;
3) Alla sorveglianza dell’uso del citofono, dell’ascensore e del montacarichi;
4) Alla sostituzione delle lampadine elettriche ed ad effettuare riparazioni per le quali non sia richiesta una specializzazione.
In questo articolo ci soffermeremo ad analizzare meglio il punto 2 “Distribuzione della corrispondenza ordinaria e straordinaria”:
Il portiere è autorizzato sia al ritiro della corrispondenza ordinaria sia al ritiro di corrispondenza recapitata tramite corrieri privati (benché il recapito di pacchi a mezzo corriere abbia modalità di consegna diverse dalla posta tradizionale) in ogni caso la legge considera quest’ultimo al pari della corrispondenza ordinaria (D.P.R. 156/1973 recante “le disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”.)
Pertanto, il portiere che rifiuti di prendere in consegna un plico da un corriere commette un inadempimento contrattuale (Cass. 4832/1986).
Il portiere può inoltre ritirare e distribuire la corrispondenza straordinaria; ossia la posta che richieda la firma del ricevente, previa delega rilasciata allo stesso dal condomino o dall’inquilino (es. raccomandata)
Per il compimento di quest’ultimo servizio è prevista un’indennità che non è quantificabile con il volume della corrispondenza da ritirare.
Diverso è il caso delle missive in contrassegno per le quali il portiere non è tenuto ad anticipare la somma, quindi non è obbligato a ritirare tale corrispondenza (a meno che non abbia ricevuto un fondo spese per il suddetto ritiro)
Inoltre, il codice di procedura civile ammette la notifica al portiere di atti giudiziari (Art. 139 C.p.c.): «in mancanza delle persone indicate, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda» e «il portiere […] deve sottoscrivere una ricevuta, e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata».
Il portiere deve annotare in un apposito registro gli arrivi e le consegne e farsi firmare l’avvenuta consegna, questo per garantire il corretto svolgimento del servizio.
Il postino non è tenuto né a domandare né a prendere visione della delega, in quanto si applica il principio dell’affidamento: si presume che il portiere dello stabile sia delegato al ritiro della corrispondenza.
Lo stesso vale per l’ufficiale giudiziario, per il quale opera la “presunzione” di legge che il soggetto qualificatosi come portiere sia addetto alla ricezione degli atti (Cass. 6602/1999).
Il proprietario o l’inquilino che non voglia autorizzare il portiere al ritiro deve diffidarlo formalmente dall’agire in tal senso.