IL DIVIETO DI FUMO ED IL CONDOMINIO

L’entrata in vigore dei divieti sul fumo ha avuto ripercussioni anche nel condominio.
In sostanza il principio generale dell’Art. 1102 del c.c.
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne
alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne
parimenti uso secondo il loro diritto” deve essere comparato con le
nuove norme anti fumo.
Naturalmente
l’Amministratore si trova a dover “intervenire” in controversie che
insorgono tra i condomini e a decidere se le parti comuni di un
condominio debbano ritenersi luogo privato o pubblico.
Tali norme ovviamente, prevedono “il divieto di fumare nei locali chiusi, fatta eccezione per quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico”.
In
sostanza il fine ultimo dei divieti è senza dubbio quello di tutelare
la salute dei non fumatori senza correre il rischio di subire
passivamente il fumo altrui.
Tuttavia non essendo stato possibile prevedere nella legge tutti i casi che si possono verificare, non si è preso in considerazione l’ipotesi del condominio in cui ci sono proprietà private che coesistono con proprietà comuni.
Pertanto bisogna capire se, i pianerottoli, gli androni, gli ascensori e la portineria debbano considerarsi una proprietà privata o se i condomini ne possano godere senza rimetterci la salute.
Ovviamente a questi spazi, anche se non in modo continuativo e per motivi di lavoro, hanno accesso anche fornitori, addetti alle pulizie e alla manutenzione, il portiere e lo stesso amministratore.
L’amministratore di condominio responsabile dell’osservanza del regolamento condominiale, della disciplina sull’utilizzo delle cose comuni, dell’erogazione dei servizi nell’interesse comune, avrà l’ulteriore compito di far rispettare il divieto di fumare richiamando all’osservanza della normativa vigente i trasgressori all’interno degli stabili condominiali, al fine di assicurare il miglior godimento a tutti i condomini, preservandoli dal fumo passivo. Dunque dovrà predisporre anche la necessaria segnaletica antifumo, pena la sua responsabilità e il pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie.
Certamente l’amministratore, non essendo sempre presente in condominio, può conferire delega al portiere o anche a un condomino, il quale dovrà semplicemente richiamare il trasgressore all’osservanza del divieto e nel caso di inosservanza al richiamo, dovrà contestare la violazione alle autorità competenti.
Le sanzione per i trasgressori è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato dell 10% dalla L. 311/2004, art. 1, comma 189 (Legge Finanziaria 2005) va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 275,00 Euro.
La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.
Per quanto riguarda le aree condominiali, in particolare in quegli ambienti (scale, giardino, garage) che sono in comunione e dunque fruibili liberamente da tutti i condomini, il Ministro della salute, ha precisato nella Nota 1505 del 24 gennaio 2005, che le disposizioni antifumo vadano estese anche a tali ambienti.
Ovviamente, il divieto non è applicabile a coloro che fumano all’interno delle proprie abitazioni e sulla loro proprietà (ad esempio balconi, giardini, terrazze).
Certamente i mozziconi di sigaretta devono però essere smaltiti in sicurezza, senza lanciarli dal balcone, poiché tale comportamento è reato punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206,00 Euro.
La legge non si può applicare a chi fuma nelle proprie abitazioni…ma noi in condominio respiriamo fumo passivo da una famiglia che fuma chissà quante sigarette,impregnando androne Delle scale e abitazioni…sta diventando insostenibile,anche dal fatto che in questo piccolo condominio non ci sono finestre…
Cosa possiamo fare?
Credo che se la puzza di fumo arriva in casa tua o nelle comunque nelle scale tu possa comunque allertare l’amministratore che deve richiamare i condomini affinché la puzza di fumo non invada gli spazi comuni o addirittura casa tua. Cioè non credo che sia proibito solo l’atto di fumare nelle parti comuni, ma lo è ancora di più se il fumo raggiunge passivamente terze persone. Insomma se questi fumano dietro la loro porta di casa a finestre chiuse è ovvio che la cappa di fumo invada le scale e le altre proprietà. E’ vero che è legale fumare in casa propria, ma il fumo non deve comunque raggiungere parti terze per cui è tuo diritto allertare l’amministratore il quale ha il dovere di richiamare questi condomini. Se dovessi avere ancora problemi fai fare una perizia tecnica.
Ammettiamo che un condomino faccia finta di niente e continui a fumare sulle scale. Cosa fare? O lo becchi sul fatto o niente bisogna subire?
Buonasera Sig.ra Leoni,
innanzitutto mi scuso per il ritardo nella risposta.
In via generale, la tutela civilistica nel caso di odori sgradevoli oltre la normale tollerabilità, si fonda sulla violazione delle Norme del Regolamento di Condominio, ovvero nel caso di mancata regolamentazione condominiale, sull’Art. 844 Cod. Civ., a presidio della turbativa di immissioni di fumo, esalazioni, rumori oltre la normale tollerabilità.
L’amministratore però, in quanto trattasi di immissioni in danno alle parti comuni, ben può procedere a diffidare il condomino, magari previa ricezione di formale segnalazione ad opera di qualche condomino.
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Cordiali saluti
Morelli Amministrazione Immobili
Ma mi pare di essere tornati indietro!
La legge precedente vietava di fumare in tutti gli spazi condominiali comprese le terrazze al piano terra e balconi oltre che nei propri appartamenti! E’ logico che il fumo tende a salire invadendo gli appartamenti soprastanti e a fianco laddove vivono persone operate di cancro, bambini e donne gravide! In sintesi, il capo condominio, intimando il divieto a questi individui non conclude nulla poichè chi fuma non ha rispetto di se stesso figuriamoci se ha rispetto per il prossimo! L’esempio ce l’l’ho sotto il mio appartamento sito al primo piano laddove sotto c’è una “signora” che fuma continuamente ciononostante le vengono buttati giornalmente due nipotini di 4 e 2 anni oltre che la stessa ha un’ernia iatale aperta, un catarro perenne da paura e i medici le hanno proibito di fumare. La tizia è in affitto e quell’ignorante del proprietario, laureato, nel contratto non ha menzionato il divieto di fumo! La legge precedente, del 2019, concedeva il permesso di fumo agli abitanti di: attici, ultimi piani o andare a fumare nella terrazza condominiale all’ultimo piano, sempre se non c’è la biancheria stesa per non impuzzolirla!