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Il Divieto di Fumo e il Condominio

Il Divieto di Fumo e il Condominio

IL DIVIETO DI FUMO ED IL CONDOMINIO

Vietato Fumare

L’entrata in vigore dei divieti sul fumo ha avuto ripercussioni anche nel condominio.
In sostanza il principio generale dell’Art. 1102 del c.c.  “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” deve essere comparato con le nuove norme anti fumo.
Naturalmente l’Amministratore si trova a dover “intervenire” in controversie che insorgono tra i condomini e a decidere se le parti comuni di un condominio debbano ritenersi luogo privato o pubblico.
Tali norme ovviamente, prevedono “il divieto di fumare nei locali chiusi, fatta eccezione per quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico”.
In sostanza il fine ultimo dei divieti è senza dubbio quello di tutelare la salute dei non fumatori senza correre il rischio di subire passivamente il fumo altrui.

Tuttavia non essendo stato possibile prevedere nella legge tutti i casi che si possono verificare, non si è preso in considerazione l’ipotesi del condominio in cui ci sono proprietà private che coesistono con proprietà comuni.

Pertanto bisogna capire se, i pianerottoli, gli androni, gli ascensori e la portineria debbano considerarsi una proprietà privata o se i condomini ne possano godere senza rimetterci la salute.

Ovviamente a questi spazi, anche se non in modo continuativo e per motivi di lavoro, hanno accesso anche fornitori, addetti alle pulizie e alla manutenzione, il portiere e lo stesso amministratore.

L’amministratore di condominio responsabile dell’osservanza del regolamento condominiale, della disciplina sull’utilizzo delle cose comuni, dell’erogazione dei servizi nell’interesse comune, avrà l’ulteriore compito di far rispettare il divieto di fumare richiamando all’osservanza della normativa vigente i trasgressori all’interno degli stabili condominiali, al fine di assicurare il miglior godimento a tutti i condomini, preservandoli dal fumo passivo. Dunque dovrà predisporre anche la necessaria segnaletica antifumo, pena la sua responsabilità e il pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie.

Certamente l’amministratore, non essendo sempre presente in condominio, può conferire delega al portiere o anche a un condomino, il quale dovrà semplicemente richiamare il trasgressore all’osservanza del divieto e nel caso di inosservanza al richiamo, dovrà contestare la violazione alle autorità competenti.

Le sanzione per i trasgressori è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall’art. 7 della L. 584/1975, modificato dall’art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato dell 10% dalla L. 311/2004, art. 1, comma 189 (Legge Finanziaria 2005) va da un minimo di 27,50 Euro, fino ad un massimo, in caso di recidiva, di 275,00 Euro.

La misura della sanzione viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Per quanto riguarda le aree condominiali, in particolare in quegli ambienti (scale, giardino, garage) che sono in comunione e dunque fruibili liberamente da tutti i condomini, il Ministro della salute, ha precisato nella Nota 1505 del 24 gennaio 2005, che le disposizioni antifumo vadano estese anche a tali ambienti.

Ovviamente, il divieto non è applicabile a coloro che fumano all’interno delle proprie abitazioni e sulla loro proprietà (ad esempio balconi, giardini, terrazze).

Certamente  i mozziconi di sigaretta devono però essere smaltiti in sicurezza, senza lanciarli dal balcone, poiché tale comportamento è reato punito con l’arresto fino a un mese o l’ammenda fino a 206,00 Euro.

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5 Commenti

  1. Elisabetta 13/09/2018
    • Emanuele 06/06/2019
  2. Chiara Leoni 02/03/2020
  3. Salvatore Marino 16/10/2021

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