Il Conto Corrente Condominiale rappresenta la “Cassa del Condominio”.
Con la Legge. 220/12 “La Riforma del Condominio” si è voluto enfatizzare l’obbligo della trasparenza per il danaro che transita sul Conto Corrente Condominiale andando a modificare l’Art. 1129 c.c., introducendo, tra le altre disposizioni, quella secondo cui «L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio» (comma 7). L’obbligo in esame sussiste indipendentemente dal numero dei condòmini, che hanno il diritto di chiedere, tramite l’amministratore ed a proprie spese, copia della rendicontazione periodica.
Prima dell’entrata in vigore della Legge. 220/12, era stato stabilito da diversi Tribunali che “il singolo condomino ha un diritto soggettivo a vedere versate le sue quote, sia per sopperire alle spese che per gli eventuali fondi, su un conto corrente intestato al condominio e non personalmente all’amministratore, ed a conoscere l’entità degli interessi che maturino a suo favore”.
Già prima della “Riforma del Condominio” la Cassazione con la Sentenza n. 7510 del 31.3.2011 sosteneva che “La gestione separata delle risorse finanziarie del condominio è giustificata anche dalla necessità di evitare tutte le conseguenze dannose per l’ente di un’eventuale procedura esecutiva o fallimentare che potesse svolgersi nei confronti dell’amministratore, in quanto com’è evidente la confusione dei patrimoni potrebbe condurre i creditori – senza che il condominio possa eccepire alcunché – a rivalersi legittimamente su tutti i beni mobili (tra cui il denaro) ed immobili a questi intestati.“.
Concetto riconfermato con la Sentenza n. 7162/12, che sosteneva che “l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale od eventualmente quello di altri differenti condomini, da lui amministrati”.
Queste nuove condizioni di trasparenza tutelano sia la posizione del condominio, sia quella dei singoli condomini sia di terzi ma anche lo stesso amministratore obbligato ad operare secondo parametri di efficiente amministrazione.
Bisogna però precisare che …
- Il Conto Corrente Condominiale rappresenta la “Cassa del Condominio” e l’amministratore vi può compiere solo operazioni che riguardano l’ordinaria amministrazione salva specifica autorizzazione ottenuta con delibera assembleare.
- Il singolo condomino, anche se autorizzato dall’assemblea, non può rivolgersi direttamente alla banca per prendere visione del conto corrente condominiale, in quanto il condomino resta estraneo al rapporto contrattuale tra l’amministratore e l’istituto bancario (T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2002, n. 1294).
E’ altresì vero che a fronte di una condotta omissiva dell’amministratore di condominio, ossia in caso di perdurante, ripetuto e documentato inadempimento rispetto alle richieste del condomino aventi ad oggetto la documentazione periodica inerente il conto corrente condominiale “ogni singolo condomino ha la facoltà di richiedere anche all’intermediario – nonché la banca – copia dei documenti relativi al rapporto di conto corrente condominiale, superando in tal modo l’eventuale condotta omissiva dell’amministratore di condominio”.
Occorre ricordare che il Garante della Privacy ha messo in chiaro che i condomini sono titolari di una posizione giuridica e che in prima persona possono verificare la movimentazione del conto corrente e quindi l’operato dell’amministratore, senza alcuna limitazione od oscuramento di dati riferibili a terzi.