Gli Animali in ascensore
La presenza di animali domestici in condominio è un argomento che ha creato spesso dibattiti nell’ambito dei condomini stessi. Dunque in linea generale la Legge 220/2012 a modifica dell’art. 1138 c.c., prevede che le norme del regolamento condominiali non possano vietare di detenere animali domestici.
Ovviamente il suddetto articolo fa riferimento in particolar modo al regolamento assembleare. Ma senza derogare quanto stabilito dall’art. 1138 c.c., i condomini possono approvare un regolamento contrattuale per limitare i diritti dei singoli condomini.
Ciò nonostante, gli effetti della riforma, confermano che i condomini possano detenere animali domestici e che questi ultimi possano fare uso delle parti comuni di un condominio (salvo diverse approvazioni all’atto della firma di un contratto di acquisto dell’appartamento).
Essendo l’ascensore, un dei beni comuni del Condominio la disciplina ex Art. 1102 c.c. dice in sostanza che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto“.
Ovviamente permettere agli animali domestici il transito nelle aree comuni e il trasporto degli stessi in ascensore, non significa ignorare le regole atte ad assicurare il rispetto delle esigenze degli altri condomini e una pacifica convivenza nello stabile.
Alcune “regole“, sono in realtà comportamenti di buon senso e di civiltà dei proprietari quindi, bisogna adottare delle precauzioni per evitare che il trasporto dell’animale in ascensore determini pregiudizio altrui.
Pertanto, l’animale oltre a dover essere sottoposto, da parte dei loro padroni, a controlli veterinari (vaccini) deve essere altresì munito di guinzaglio e museruola.
Inoltre il padrone degli animali, nello specifico dei cani, dovrà evitare che venga sporcata la cabina dell’ascensore, e nel caso in cui un altro condomino soffra di allergie a peli animali o simili, sarà sua premura evitare che si utilizzi l’ascensore insieme ai terzi di cui sopra.
Anche per quanto riguarda la questione rumori, l’animale non dovrà recare disturbo alla quiete oltre il limite della normale tollerabilità.
Infine, nel caso di cane guida, non potrà essere vietato assolutamente l’utilizzo dell’ascensore per il trasporto della persona non vedente accompagnato dal suo cane.