In una realtà condominiale è usuale che ci sia chi dà sfogo al proprio pollice verde. Non solo sul proprio balcone o comunque nell’ambito della sua proprietà privata, ma anche in una porzione di giardino o in altre aree comuni (atrio, portineria). Tutto questo è lecito? Ogni condomino ha diritto di coltivare fiori e piante in spazi condominiali? Gli altri condomini eventualmente contrari possono opporsi o impedirlo?
Norme di riferimento
Per capire come regolamentare la coltivazione di fiori e piante in spazi condominiali occorre fare riferimento, in particolare, all’‘Art. 1102 e all’Art. 1122 del Codice Civile. Qui è sancito che ciascun condomino è libero di utilizzare le parti comuni del condominio a patto di non alterarne la destinazione d’uso, di non impedirne il godimento agli altri condomini e di non pregiudicare la stabilità o l’estetica dell’edificio. Un condomino che coltiva fiori e piante in spazi condominiali già adibiti a verde, come le aiuole, non va ad alterarne la destinazione d’uso. Allo stesso modo, se la coltivazione riguarda solo una porzione del giardino comune, non viene impedito agli altri di fare lo stesso.
Il principio di pari godimento della cosa comune verrebbe disatteso solo nel caso in cui un condomino monopolizzasse il giardino, coltivandolo in ogni suo centimetro oppure qualora sradicasse piante e coltivazioni altrui per sostituirle con altre di sua iniziativa.
Per quanto riguarda il decoro architettonico dell’edificio, si potrebbe contestare solo l’eventuale piantumazione di specie vegetali particolarmente eccentriche o ingombranti al punto di rovinare la visuale della facciata dell’edificio.
Seminare piante e fiori nelle aiuole è un diritto: lo dice anche la Cassazione
Chi opera nel rispetto questi principi è dunque legittimato a sfruttare aiuole e spazi condominiali per mettere a coltura piante e fiori di suo gradimento. Lo ha ribadito anche la Corte di Cassazione (sentenza n.2957 del 7 febbraio 2018), pronunciandosi sul caso di un imputato che aveva distrutto quanto piantato da un altro condomino nelle aree comuni. Già condannato in primo e secondo grado, l’interessato s’è visto respingere il ricorso in cassazione, con la condanna a pagare una multa sia per l’atto di distruzione delle piante altrui, sia per la lite che aveva innescato.
L’assemblea non ha il potere di impedire l’uso delle cose comuni
Sentenza particolarmente interessante anche per un altro aspetto. Nel caso in questione era intervenuta anche l’assemblea condominiale, con due delibere che contenevano sia il divieto di coltivazione in certe aree, sia l’obbligo di rimuovere quanto già piantumato. A seguito di queste delibere, approvate a maggioranza, l’amministratore stesso aveva provveduto a far rimuovere vasi e piante, che, a parere dell’assemblea, costituivano un ingombro degli spazi comuni.
La sentenza n.2957 del febbraio 2018, pronunciata dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato illegittime queste delibere per “abuso di maggioranza”. In pratica ha prevalso il principio secondo cui coltivare fiori e piante in spazi condominiali è facoltà di ciascun condomino, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dagli articoli del Codice Civile, che l’assemblea non ha il diritto di impedire.
Liberi di seminare e piantare, ma a proprie spese
Se quindi credete che le aiuole comuni siano spoglie e mal sfruttate, sappiate che mettere a coltura fiori e piante in spazi condominiali è un vostro diritto, sancito dalla legge. L’importante è rispettare i principi che abbiamo evidenziato, oltre a quelli del buon senso, sempre e comunque validi. Se piantare delle erbe aromatiche, come basilico, salvia e rosmarino, non è qualcosa di impattante e può essere, anzi, una risorsa utile all’intera comunità condominiale, piazzare un baobab, magari proprio davanti al balcone del vicino, può diventare un problema.
Allo stesso modo, piantare rose, tulipani o altre specie floreali, che possono contribuire a rendere più gradevole l’aspetto del giardino, è ben diverso da mettere a dimora un rampicante, come ad esempio l’edera, sulla facciata condominiale.
Un ultimo aspetto, non secondario, da chiarire riguarda le spese per l’eventuale semina o piantumazione, oltre che per la cura e la manutenzione di fiori e piante in spazi condominiali. Spese a carico del condomino che prende l’iniziativa. In sintesi, se volete piantare qualcosa nelle aiuole comuni, siete liberi di farlo, ma non potete pretendere il contributo degli altri condomini.