In una realtà condominiale è usuale che ci sia chi dà sfogo al proprio pollice verde. Non solo sul proprio balcone o comunque nell’ambito della sua proprietà privata, ma anche in una porzione di giardino o in altre aree comuni (atrio, portineria). Tutto questo è lecito? Ogni condomino ha diritto di coltivare fiori e piante in spazi condominiali? Gli altri condomini eventualmente contrari possono opporsi o impedirlo?
Norme di riferimento
Per capire come regolamentare la coltivazione di fiori e piante in spazi condominiali occorre fare riferimento, in particolare, all’‘Art. 1102 e all’Art. 1122 del Codice Civile. Qui è sancito che ciascun condomino è libero di utilizzare le parti comuni del condominio a patto di non alterarne la destinazione d’uso, di non impedirne il godimento agli altri condomini e di non pregiudicare la stabilità o l’estetica dell’edificio. Un condomino che coltiva fiori e piante in spazi condominiali già adibiti a verde, come le aiuole, non va ad alterarne la destinazione d’uso. Allo stesso modo, se la coltivazione riguarda solo una porzione del giardino comune, non viene impedito agli altri di fare lo stesso.
Il principio di pari godimento della cosa comune verrebbe disatteso solo nel caso in cui un condomino monopolizzasse il giardino, coltivandolo in ogni suo centimetro oppure qualora sradicasse piante e coltivazioni altrui per sostituirle con altre di sua iniziativa.
Per quanto riguarda il decoro architettonico dell’edificio, si potrebbe contestare solo l’eventuale piantumazione di specie vegetali particolarmente eccentriche o ingombranti al punto di rovinare la visuale della facciata dell’edificio.
Seminare piante e fiori nelle aiuole è un diritto: lo dice anche la Cassazione
Chi opera nel rispetto questi principi è dunque legittimato a sfruttare aiuole e spazi condominiali per mettere a coltura piante e fiori di suo gradimento. Lo ha ribadito anche la Corte di Cassazione (sentenza n.2957 del 7 febbraio 2018), pronunciandosi sul caso di un imputato che aveva distrutto quanto piantato da un altro condomino nelle aree comuni. Già condannato in primo e secondo grado, l’interessato s’è visto respingere il ricorso in cassazione, con la condanna a pagare una multa sia per l’atto di distruzione delle piante altrui, sia per la lite che aveva innescato.
L’assemblea non ha il potere di impedire l’uso delle cose comuni
Sentenza particolarmente interessante anche per un altro aspetto. Nel caso in questione era intervenuta anche l’assemblea condominiale, con due delibere che contenevano sia il divieto di coltivazione in certe aree, sia l’obbligo di rimuovere quanto già piantumato. A seguito di queste delibere, approvate a maggioranza, l’amministratore stesso aveva provveduto a far rimuovere vasi e piante, che, a parere dell’assemblea, costituivano un ingombro degli spazi comuni.
La sentenza n.2957 del febbraio 2018, pronunciata dalla Corte di Cassazione, ha dichiarato illegittime queste delibere per “abuso di maggioranza”. In pratica ha prevalso il principio secondo cui coltivare fiori e piante in spazi condominiali è facoltà di ciascun condomino, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dagli articoli del Codice Civile, che l’assemblea non ha il diritto di impedire.
Liberi di seminare e piantare, ma a proprie spese
Se quindi credete che le aiuole comuni siano spoglie e mal sfruttate, sappiate che mettere a coltura fiori e piante in spazi condominiali è un vostro diritto, sancito dalla legge. L’importante è rispettare i principi che abbiamo evidenziato, oltre a quelli del buon senso, sempre e comunque validi. Se piantare delle erbe aromatiche, come basilico, salvia e rosmarino, non è qualcosa di impattante e può essere, anzi, una risorsa utile all’intera comunità condominiale, piazzare un baobab, magari proprio davanti al balcone del vicino, può diventare un problema.
Allo stesso modo, piantare rose, tulipani o altre specie floreali, che possono contribuire a rendere più gradevole l’aspetto del giardino, è ben diverso da mettere a dimora un rampicante, come ad esempio l’edera, sulla facciata condominiale.
Un ultimo aspetto, non secondario, da chiarire riguarda le spese per l’eventuale semina o piantumazione, oltre che per la cura e la manutenzione di fiori e piante in spazi condominiali. Spese a carico del condomino che prende l’iniziativa. In sintesi, se volete piantare qualcosa nelle aiuole comuni, siete liberi di farlo, ma non potete pretendere il contributo degli altri condomini.

Come la mettiamo invece se un condomino mi mette un vaso di dimensioni medie in un punto di passaggio stretto che intralcia il passaggio delle persone che devono parcheggiare la macchina ?
Buongiorno Sig.ra,
tocca un punto classico di uso scorretto delle parti comuni nel condominio.
Vediamola in modo chiaro, con riferimento alle norme e a cosa puoi fare praticamente.
1. Regola generale: uso delle parti comuni
L’art. 1102 del Codice Civile (applicabile ai condomìni per rinvio dell’art. 1139 c.c.) dice che:
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto.”
Quindi ogni condomino può usare le parti comuni (come un vialetto, cortile, area di passaggio, zona parcheggi), ma non può:
ostacolare o rendere più scomodo l’uso da parte degli altri,
ridurre lo spazio di manovra o passaggio,
o occupare stabilmente una porzione di area comune destinata ad altro scopo.
2. Il vaso che intralcia il passaggio
Se un condomino ha messo un vaso (anche “di medie dimensioni”) in un punto in cui:
limita il passaggio delle persone,
o ostacola le manovre di chi deve accedere ai posti auto,
quell’uso è illecito, perché eccede l’uso consentito dalla legge e lede i diritti degli altri condomini.
Non importa che il vaso non sia fissato o che lo sposti ogni tanto: se di fatto intralcia il passaggio, viola l’art. 1102 c.c. e, spesso, anche il regolamento condominiale, che di solito vieta ingombri in zone comuni di transito.
3. Cosa può fare (in ordine di buon senso e efficacia)
Segnalazione informale e pacata
Parlane direttamente con il condomino interessato, magari con tono collaborativo: “Guarda, quel vaso riduce molto lo spazio di manovra, potresti spostarlo un po’ più in là?”.
(Spesso basta questo.)
Segnalazione all’amministratore
Se non lo sposta, scrivi (anche via email) all’amministratore, chiedendo un richiamo formale al condomino per uso improprio delle parti comuni (art. 1130 c.c. n. 1 e 2).
L’amministratore può intimare di rimuovere il vaso o di riportare lo spazio al suo uso originario.
Intervento dell’assemblea
Se l’amministratore non agisce, puoi chiedere che la questione sia messa all’ordine del giorno della prossima assemblea condominiale.
L’assemblea può deliberare la rimozione forzata dell’ingombro e, in casi reiterati, anche l’applicazione di sanzioni pecuniarie fino a 200 € (o fino a 800 € se recidivo), ai sensi dell’art. 70 disp. att. c.c.
Azione legale (solo in casi estremi)
Se la situazione non si risolve, puoi rivolgerti al giudice di pace per chiedere la rimozione dell’ostacolo e il ripristino dell’uso comune.
Ma di solito non serve arrivare a tanto.
Cordiali saluti
Morelli Amministrazione Immobili
Grazie molto chiaro. La mia domanda è la seguente:
come intervenire sul condomino che danneggia le piante strappando i fiori prodotti nell’area condominiale per goderseli in casa propria?
Produce un danno alle piante (strappa i fiori non li recidi con forbici) e priva il condominio del frutto dell’investimento per avere un giardino fiorito.
Buongiorno Sig.Paolo,
purtroppo anche molto comune nei condomìni con aree verdi curate 🌸
Il comportamento che descrivi — un condomino che strappa fiori dalle piante condominiali per portarseli a casa — non è una semplice “leggerezza”, ma una violazione vera e propria del diritto degli altri condomini sull’uso comune del bene, e può essere contestata formalmente.
Vediamo su quali basi e come agire concretamente 👇
⚖️ 1️⃣ Il principio di diritto: uso conforme delle parti comuni
L’art. 1102 c.c. (applicato anche ai condomìni tramite art. 1139 c.c.) stabilisce che:
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto.”
👉 In altre parole, ognuno può godere del giardino condominiale, ma non può appropriarsi di ciò che ne fa parte, né danneggiarlo.
Strappare fiori:
altera la destinazione estetica del giardino (che serve a decorare le parti comuni, non a fornire fiori recisi);
impedisce agli altri condomini di godere del bene comune (il giardino fiorito);
può costituire danno materiale (alle piante e all’investimento condominiale in manutenzione).
🧾 2️⃣ Cosa può fare l’amministratore (art. 1130 c.c.)
L’amministratore ha il dovere di far rispettare il regolamento condominiale e tutelare le parti comuni.
Può quindi:
Richiamare formalmente il condomino con una comunicazione scritta;
Se il comportamento continua, segnalare la violazione all’assemblea, che può deliberare:
una sanzione pecuniaria (art. 70 disp. att. c.c.) fino a 200 euro, e fino a 800 euro in caso di recidiva;
oppure autorizzare un’azione civile per il risarcimento del danno alle piante o alle aree comuni, se il danno è concreto e quantificabile (ad esempio, la ditta del verde presenta una nota di ripristino).
🧩 3️⃣ Come procedere in modo pratico
🔹 Passo 1 – Segnalazione formale
Invia (tu o un gruppo di condomini) una segnalazione scritta all’amministratore con:
descrizione del comportamento (es. “il sig. Rossi strappa regolarmente i fiori dalle aiuole condominiali”);
indicazione di date o testimoni, se possibile;
richiesta di richiamo formale e tutela delle aree comuni.
🔹 Passo 2 – Richiamo dell’amministratore
L’amministratore deve scrivere al condomino una diffida bonaria:
richiamo all’art. 1102 c.c. e 70 disp. att. c.c., avvertendo che la reiterazione comporterà sanzioni o addebiti per danni.
🔹 Passo 3 – In caso di recidiva
Se il comportamento continua:
si può chiedere di inserire la questione all’ordine del giorno della prossima assemblea, per deliberare sanzione o richiesta di risarcimento;
se il danno è documentato (ad esempio dal giardiniere o dalla ditta che cura il verde), la spesa di ripristino può essere addebitata al condomino responsabile.
Cordiali saluti
Morelli Amministrazione Immobili