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Ecobonus 2020 al 110%

Ecobonus 2020 al 110%

Quello degli ecobonus 2020 al 110% per le ristrutturazioni edilizie è un provvedimento di cui si parla da settimane ormai, ma che solo mercoledì 20 maggio, dopo la firma del Presidente della Repubblica, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Si tratta di uno dei provvedimenti straordinari varati in seguito all’emergenza coronavirus e alle gravi conseguenze prodotte sulla nostra economia. Vediamo di capire dunque in cosa consiste e chi può beneficiarne.

Detrazioni fino al 110%: la novità più attesa

Il governo italiano aveva già prorogato anche a tutto il 2020 molte delle agevolazioni fiscali contenute negli ecobonus 2019. Oggi torniamo sull’argomento, alla luce dei nuovi provvedimenti contenuti nel cosiddetto Decreto Rilancio. Il più atteso e interessante dei quali è certamente la possibilità di detrarre fino al 110% delle spese sostenute da luglio a dicembre 2020.

Quali sono gli interventi oggetto del bonus al 110%

Gli ecobonus 2020 al 110% riguardano principalmente tre tipologie di interventi:

  • Isolamento termico dell’edificio, con limite massimo di spesa di 60000 euro (in condominio, il limite è riferito a ogni singola unità immobiliare), per lavori che riguardino almeno il 25% della superficie d’intonaco;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale nelle parti comuni degli edifici (condomini o abitazioni bifamiliari), con limite massimo di spesa di 30000 euro per singola unità immobiliare. In questo caso è richiesto, inoltre, che il nuovo impianto sia di classe energetica dalla A in su o, in alternativa, che si tratti di un sistema a pompa di calore, geotermico o di microcogenerazione;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ad alta efficienza energetica in unità immobiliari indipendenti adibite ad abitazione principale. Anche in questo caso, limite massimo di spesa fissato a 30.000 euro.

Il limite massimo di spesa è cumulabile, nel caso si effettuino contemporaneamente due tipologie degli interventi descritti sopra.

Ad esempio, per un condominio in cui si realizza il cappotto termico e contestualmente anche la sostituzione di un sistema di riscaldamento a gasolio con un impianto ad alta efficienza energetica, il tetto di spesa detraibile diventa di 90.000 euro (60mila per il cappotto termico + 30mila per il nuovo impianto di riscaldamento).

Nel tetto di spesa fissato per gli ecobonus al 110% si possono far rientrare anche altre opere di efficientamento energetico, in linea con quanto definito dall’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, quali ad esempio la sostituzione degli infissi o l’installazione di schermature solari, solo se in abbinamento a una delle tre categorie di interventi descritti.

Sismabonus e seconde case

Gli ecobonus 2020 al 110% riguardano anche interventi di miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio. Ne avevamo già parlato in un articolo a proposito di Certificazione di Idoneità Statica (CIS), dove avevamo illustrato la possibilità di detrarre fino all’85% delle spese sostenute.

Ora, quindi, la possibilità di detrazione aumenta al 110%, eccezion fatta per le aree dove il rischio sismico ricade in fascia 4, ovvero quelle considerate a più basso rischio. Le detrazioni legate al miglioramento della classe di rischio sismico riguardano indistintamente immobili ad uso residenziale e non (quindi anche capannoni industriali) e non fa distinzione tra prima e seconda casa. Seconde case che, invece, restano escluse dalla detrazione al 110%, nel caso si tratti di unità immobiliari indipendenti.

Può interessarle, invece, quando si tratta di interventi che riguardano un contesti condominiali o bifamiliari. Se, ad esempio, si procede a una delle tipologie di intervento descritte sopra, come la coibentazione di una villa con due unità distinte, si ha diritto all’ecobonus al 110%, anche qualora nessuna delle due sia adibita ad abitazione principale.

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In cosa consiste l’Ecobonus 2020 al 110%

L’agevolazione prevista dagli ecobonus 2020 al 110% consiste in una detrazione Irpef recuperabile attraverso la dichiarazione dei redditi dei cinque anni successivi al sostenimento della spesa. In alternativa, si può optare per uno sconto diretto in fattura da parte di chi realizza l’intervento, che potrà a sua volta recuperarlo sottoforma di credito d’imposta.

Il bonus al 110% riguarda tutte le spese sostenute tra l’1 luglio e il 31 dicembre 2020. Naturalmente per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste è necessario che tutti i pagamenti risultino tracciabili e comprensivi dei dati di riferimento del destinatario.

In attesa dell’entrata in vigore

Va precisato che, nonostante la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, perché le misure contenute nel Decreto Rilancio siano attuabili occorre attendere il termine dei sessanta giorni, che, come da prassi, sono a disposizione per eventuali discussioni e modifiche in sede parlamentare.

Trascorso quel termine, il decreto entra in vigore e resterebbe solo l’ultimo passaggio, con i trenta giorni in cui I’Agenzia delle Entrate può integrarlo con provvedimenti attuativi.

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