Chi deve riscuotere le quote condominiali?
È compito dell’amministratore riscuotere dai condomini le quote relative alle spese condominiali. La riscossione di esse è indispensabile per far fronte alle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e per una corretta gestione dei servizi condominiali.
Le somme utili al pagamento di tali spese sono state deliberate in assemblea, rispettando il preventivo e il consuntivo annuale redatto dall’amministratore.
La ripartizione viene fatta in base alle tabelle millesimali.
L’amministratore deve provvedere ad incassare anche le somme per le spese deliberate dall’assemblea straordinaria.
Nel caso in cui un condomino ritardi il pagamento della sua quota di spese condominiali, l’amministratore deve cercare di riscuotere quanto dovuto:
- in primis con sollecito scritto invitandolo a saldare il debito entro un certo termine, come già scritto nel precedente articolo “Condomino moroso: come deve comportarsi l’amministratore?”
- Inoltre è facoltà dell’amministratore nominare un avvocato, senza necessariamente l’autorizzazione dell’assemblea (come indicato dal nuovo art. 63 disp. att. cod. civ.).
- Può altresì dare i nominativi dei condomini morosi ai fornitori che possono richiedere le somme spettanti.
Per quanto riguarda i tempi entro i quali l’amministratore deve agire con riscossione forzosa, nei confronti dei morosi, l’Art. 1129 Codice Civile al comma 9 fissa un termine di 6 mesi. I CentOttanta giorni decorrono dalla chiusura dell’esercizio, salvo che l’assemblea lo dispensi da tale dovere.
L’amministratore è ancor più responsabile se il credito del condomino va in prescrizione:
- Le spese ordinarie sono per loro carattere periodiche, pertanto trova applicazione l’Art. 2948 Codice Civile, punto n.4 secondo il quale la prescrizione di questi crediti ha una durata quinquennale.
- Le spese straordinarie sono definite una tantum pertanto vale l’Art. 2946 Codice Civile., secondo cui «Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni».
È responsabile l’amministratore che non riscuote le quote condominiali?
Si, l’amministratore sarà condannato al risarcimento dei danni nel caso in cui sia responsabile di una cattiva gestione. Infatti, riceve dai condomini un mandato con rappresentanza, e le conseguenti applicazioni delle norme del Codice Civile sul mandato che gli impongono di svolgere i compiti delegatigli con la diligenza del buon padre di famiglia.
Inoltre occorre ricordare che il novellato Art. 1129 del Codice Civile, al comma 7, dispone: “L’amministratore di condominio è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio…”.
Se l’amministratore non adempie a quest’obbligo è suscettibile di revoca.
Inoltre, alla luce degli ultimi interventi normativi, non è permesso l’uso del contante per le spese condominiali.
Infine si ricorda che per i pagamenti delle quote e delle spese del condominio è importante usare metodi di pagamento che garantiscano la tracciabilità del versamento (assegni o bonifici).