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Distacco di energia elettrica per morosità in condominio

Distacco di energia elettrica per morosità in condominio

L’ascensore che, di colpo, non funziona più, il cancello automatico di accesso al condominio che non si apre, la rampa delle scale che resta al buio: è quello che succede nei casi in cui un condominio subisca il distacco di energia elettrica per morosità. Evento che può apparire tanto catastrofico quanto raro, ma con cui, purtroppo, a qualcuno capita di dover fare i conti. Di seguito cercheremo di capire quali sono le cause che possono portare a questi estremi e quali le responsabilità del caso.

Cosa dice la legge

Il distacco di energia elettrica per morosità in un condominio si verifica per volontà del fornitore. Stiamo parlando della fornitura di energia elettrica alle parti comuni del condominio, quali, ad esempio, l’ascensore, il cancello automatico, i citofoni, l’illuminazione di scale, area cantine, vialetto d’accesso. L’utenza di tutti questi servizi è, infatti, il condominio, al quale vengono intestate le relative bollette. A fronte di una serie di mancati pagamenti o di pagamenti parziali, il fornitore ha facoltà di interrompere l’erogazione del servizio, come previsto sia da una delibera dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), sia dall’ex articolo 1565 del Codice Civile.

Attenzione all’ingiunzione

La sospensione del servizio deve comunque rispettare alcune regole. In particolare, non può essere operata senza preavviso. Il fornitore è tenuto a informare l’utenza dei mancati pagamenti e del provvedimento che ha in animo di adottare. Una sorta di ultimo avvertimento in cui si sollecita il condominio a mettersi in regola coi pagamenti dovuti. In questo modo, si sgombra il campo dall’equivoco che le fatture di addebito o eventuali solleciti precedentemente inviati per posta ordinaria non siano stati ricevuti. Solo a quel punto il fornitore potrà legittimamente procedere al distacco di energia elettrica per morosità, che per legge non può avvenire nei giorni festivi e prefestivi.

Morosità del condomino

Al distacco di energia elettrica per morosità in ambito condominiale si arriva spesso per causa di uno o più condomini. Quello di chi non paga le spese condominiali è un problema annoso, che è andato accentuandosi negli ultimi anni, soprattutto in seguito alla crisi economica e alle crescenti difficoltà occupazionali. La forbice tra classi agiate e ceti medio-bassi è andata allargandosi drammaticamente, accentuando la disuguaglianza tra ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri.

C’è dunque chi non paga perché furbetto cronico, ma anche chi non ce la fa. L’assemblea condominiale può eventualmente decidere di venire incontro alle difficoltà di un condomino, sollevandolo, anche soltanto in via temporanea, dal contribuire alle spese comuni. Sono gli altri condomini, in questo caso, a decidere di pagare la quota di chi viene esentato. Caso che resta, tuttavia, una sorta di stella polare. Lo spirito solidale resta, ahimè, cosa piuttosto rara nella società odierna.

Chi non paga ha comunque delle responsabilità a livello civile. L’articolo 2043 del Codice Civile chiarisce che chi, attraverso una sua azione o omissione, ha causato un danno deve risponderne. Le modalità poi variano caso per caso. Non entriamo qui nel dettaglio perché si aprirebbe un capitolo troppo ampio e variegato, come lo è del resto il panorama legislativo italiano, con sentenze pronunciate su casi simili, che risultano spesso in contrasto tra loro.

Riguardo alle morosità nei pagamenti un punto fermo c’è. Si tratta delle responsabilità dell’amministratore. Innanzitutto, a lui spetta il compito di avvisare i condomini, qualora dovesse ricevere il preavviso di distacco da parte del fornitore. Lo stesso amministratore, inoltre, è tenuto a procedere con un’ingiunzione di pagamento nei confronti dei condomini non in regola. L’ingiunzione va esercitata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui si verifica la morosità. In questo senso, i già citati articoli 1129 e 1130 Codice Civile parlano chiaro, definendo quelle che sono le responsabilità dell’amministratore nel garantire lo stato, il decoro e la fruibilità delle parti comuni. Cosa di cui deve rispondere nei confronti dei condomini.

E se è l’amministratore a non pagare?

Il distacco di energia elettrica per morosità può verificarsi, tuttavia, anche per responsabilità diretta dell’amministratore o del condomino incaricato a farne le veci (situazione che si verifica quando non si perviene alla nomina di un amministratore). Non sono nuovi casi in cui l’amministratore, dopo aver riscosso le somme dovute dai vari condomini, non ha provveduto a pagare il fornitore del servizio. Si tratta di una situazione che può portare sia alla revoca dell’incarico per grave irregolarità, sia a configurare l’ipotesi di reato di appropriazione indebita, sfociando dunque dall’ambito civile a quello penale.

Come comportarsi in caso di interruzione del servizio?

Se si arriva all’estremo in cui il fornitore procede all’interruzione del servizio, bisogna procedere quanto prima a saldare il debito. Una volta cessata la condizione di morosità, il fornitore è tenuto a riattivare il servizio. Si possono poi verificare casi in cui il distacco dalla fornitura avviene senza rispettare le tempistiche e le modalità previste dalla legge oppure il fornitore non provvede a riattivare il servizio dopo che il debito è stato opportunamente saldato. In questi casi si aprono contenziosi, che vanno poi valutati dal giudice caso per caso. Ad ogni modo, una buona azione preventiva è quella di costituire una cassa comune condominiale, specie in realtà dove si ha a che fare con morosi cronici. Così si può far fronte a emergenze e situazioni spiacevoli limitando il disagio collettivo. Come, appunto, nel caso di distacco di energia elettrica per morosità.

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