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Condomino moroso: come deve comportarsi l’amministratore?

Condomino moroso: come deve comportarsi l’amministratore?

Condomino moroso: come deve comportarsi l’amministratore?

Definiamo quali sono le spese condominiali (per approfondire l’argomento puoi leggere anche il nostro precedente articolo spese ordinarie e spese straordinarie):

Esse sono quelle somme che tutti i condomini sono tenuti a versare per utilizzare i servizi condivisi (es. bollette di acqua, luce, riscaldamento e spese di manutenzione per la gestione dei beni e servizi comuni).

Nelle grandi città, in particolar modo, capita sempre più spesso che nei condomini ci siano dei morosi, che non pagano le spese per la gestione sia ordinaria sia straordinarie (tipo i lavori di rifacimento del tetto) del condominio.

L’amministratore chiede a tutti i condomini il pagamento di tali spese dopo l’approvazione del riparto preventivo in sede di assemblea. Chi è in ritardo con il pagamento delle quote richieste dall’amministratore deve considerarsi moroso nei confronti dell’intero condominio.

Spetta all’amministratore del condominio agire in modo repentino.

Con la “Riforma del condominio”, Legge 11/12/2012 n. 220, sono state fissate delle tempistiche ben precise per le procedure di recupero delle spese non versate dai condomini.

Infatti secondo quanto disposto dal’Art.1129 del Codice Civile, comma 9:

“Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.”

 Quindi con il condomino moroso: come deve comportarsi l’amministratore?… ecco i passi principali dovrà seguire:

  •  L’amministratore richiede ai condomini il pagamento delle spese in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea di condominio;
  • Se un condomino è moroso l’amministratore dovrà insistere con dei solleciti e nel caso in cui anche questi non andassero a buon fine, con mandato dell’assemblea, dovrà nominare un avvocato che possa procedere al recupero del credito con un ricorso per decreto ingiuntivo.
    Il decreto ingiuntivo avente ad oggetto gli oneri condominiali è immediatamente esecutivo.
  • È facoltà dell’assemblea concedere maggior tempo al moroso affinché possa saldare il suo debito. In caso contrario, è obbligo dell’amministratore attivarsi per la riscossione forzosa del credito entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
  • Se il condomino moroso non salderà il dovuto al condominio, l’amministratore in caso di richiesta dei creditori, dovrà fornire i dati anagrafici dello stesso. Art. 63, comma 1, Disp. Att. Cod. Civ.
    I creditori dovranno agire in prima battuta contro il debitore e, solo in un secondo momento (in caso di insuccesso) contro tutti gli altri condomini in regola con i pagamenti.
  • Il moroso una volta ricevuta il decreto ingiuntivo avrà 40 giorni per fare opposizione; nel caso in cui non si attivasse in tal senso subirà il pignoramento dello stipendio della pensione o del conto corrente.

Le spese legali saranno anticipate dall’amministratore attingendo dal fondo del conto corrente condominiale, tali spese verranno addebitate al condomino moroso.

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