Clausola Regolamento Condominiale che vieta il gioco dei minori è NULLA
La Convenzione Internazionale di New York sui Diritti del Fanciullo del 1989 riconosce il “Diritto al Gioco”.
Molti condomini sono dotati di un cortile, ma non hanno un’area specifica per l’attività ludica. La Cassazione stabilisce che ogni clausola Regolamento Condominiale che vieta il gioco dei minori è NULLA.
È bene ricordare che il cortile condominiale è un bene comune ed è soggetto al primo comma dell’art. 1102 c.c. che afferma:
“Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”
Le parti in comune, possono essere utilizzate da tutti i condomini, anche dai bambini, ovviamente se un cortile presenta delle aiuole sarà possibile giocare a nascondino ma ci potrebbe essere il divieto di giocare a pallone in quanto è un gioco contrario alla destinazione di quella parte comune.
Se, un cortile è composto da uno spiazzo mattonato non vi sono problemi a meno che non sia adibito a parcheggio.
In ogni caso la prima cosa da verificare è se, nel “Regolamento di Condominio”, è espresso in modo esplicito il divieto di giocare a pallone nel cortile condominiale.
La Cassazione interpreta l’art. 1102 c.c., come segue” il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine”(su tutte Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).
È comunque sempre facoltà dell’assemblea approvare una successiva delibera con cui vengano stabilite le modalità d’uso delle cose comuni.
Si potrà votare anche unicamente per l’approvazione di fasce orarie entro cui è possibile giocare.
La decisione andrà presa a maggioranza in prima e in seconda convocazione e dovrà essere la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi dell’edificio.
Sarà la stessa assemblea a poter autorizzare l’amministratore a dare multe fino a 200€ per i trasgressori di eventuali divieti.
In caso di minori, naturalmente, la responsabilità di danni e/o multe sarà dei genitori.
… e a MILANO: Il Comune di Milano riconosce il diritto dei bambini
La Giunta Comunale nel Regolamento Edilizio all’art. 110 – CORTI O CORTILI comma 10 per sostenere la “vita dei cortili” afferma che “Il Comune di Milano riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere consentito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali… Tale eventuale interdizione potrà essere stabilita solo sulla base di fondati rischi, specificati in sede di delibera, per l’incolumità e/o per la sicurezza dei minori”.
Quindi a Milano, per affermare il Diritto dei Bambini al gioco nei cortili, basterà invocare il Regolamento Comunale, il quale è vincolante per i privati quindi anche per i condomini e relativi regolamenti, questo è rimarcato anche dalla Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione VIII, n. 113890/1997.
Sempre il Comune di Milano nel 2016 ha varato una norma a favore del gioco in cortile, proposto ai cittadini con lo slogan “vietato vietare” con lo scopo aiutare la socializzazione ed evitare di tenere i bambini chiusi in casa magari davanti ad una Playstation o un Televisore tutto il giorno.

Sono una nonna che vive a Milano in Via Giambellino 12.
La casa ha un cortile dove i bambini entro gli anni 11 residenti (credo 3) potrebbero giocare.
I bambini vanno a scuola fino alla fine di luglio. Terminano la scuola alle ore 16 arrivando a casa non prima delle 16,30/16,45.
Non volendo riportare in modo “inesatto” il regolamento della mia casa, mi limito a riportarlo:
Gioco di bambini.
Periodo invernale (ottobre-aprile) dalle 16 alle 17,30
Periodo estivo (maggio-settembre) 11-12///16-17,30
In entrambi le stagioni soltanto con la presenza della custode ed esclusivamente nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) no sabato e domenica e giorni festivi infrasettimanali.
No qualsiasi gioco con la palla (riportato come regolamento polizia urbana)
Fare altra assemblea non avrebbe senso, solo 2/3 famiglie residenti su circa 30 hanno figli.
Aspetto commenti
Grazie
Buongiorno Sig.ra Aluisetti,
l’Art. 110 “Corti o Cortili” del Regolamento Edilizio del Comune di Milano comma 10 afferma:
“Il Comune di Milano riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili, così come nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere consentito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali. Il gioco dei bambini avverrà all’interno delle suddette aree, come sopra già individuate, con l’eventuale eccezione di quelle che verranno espressamente indicate, da apposita delibera condominiale, come interdette – in tutto o in parte – al gioco dei bambini. Tale eventuale interdizione potrà essere stabilita solo sulla base di fondati rischi, specificati in sede di delibera, per l’incolumità e/o per la sicurezza dei minori.”
Potrà inoltre far riferimento tra l’altro alla Sentenza del Tribunale di Milano, Sezione VIII, n. 113890/1997, dove è specificato che il Regolamento Comunale è vincolante rispetto ai privati, quindi, anche rispetto ai Regolamenti Condominiali.
Cosa ancor più importante è l’inserimento dell’Art. 83Bis nel Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano in data 17/09/2012 che afferma:
“83Bis. Giochi dei bimbi nei cortili. – Il Comune di Milano riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età. Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private deve essere favorito il gioco dei bambini, fatte salve le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dai regolamenti condominiali.”
“La scritta ‘vietato il giuoco del pallone’ che compare in molte corti della città (risalente agli anni ’30 del secolo scorso) non avrà quindi più ragione d’essere”.
Pertanto visto quanto sopra riportato i bambini possono tranquillamente giocare in cortile tutti i giorni dell’anno avendo cura solo di rispettare le fasce orarie di tutela della quiete e del riposo stabilite dal Regolamento Condominiale nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Milano.
Cordiali saluti
Morelli Amministrazione Immobili
Buongiorno, posso cortesemente chiedere i riferimenti della sentenza della Suprema Corte che delibera la nullità di ogni clausola condominiale che vieta il gioco dei bambini nei cortili condominiali. Grazie molte, Maria
Buongiorno Sig.ra Maria,
Buongiorno — certamente. Non esiste (che io sappia) una sola sentenza “magica” che dica testualmente «tutte le clausole che vietano il gioco dei bambini sono nulle», ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio che una clausola del regolamento che impedisca in modo assoluto l’uso delle parti comuni (come il cortile) per il gioco dei bambini è illegittima / nulla o comunque non opponibile salvo che la clausola abbia natura contrattuale e sia stata approvata da tutti i condomini.
Di seguito ti segnalo i principali riferimenti della Suprema Corte citati in dottrina e in diverse sentenze di merito:
Cass. civ., Sez. Un., 30 dicembre 1999, n. 943 (Sezioni Unite) — decisione fondamentale sulla distinzione tra clausole “contrattuali” e clausole “regolamentari” del regolamento di condominio (importante per sapere quando un divieto può sortire effetti reali).
Il Sole 24 Ore
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Cass. civ., Sez. II, 18 aprile 2002, n. 5626 — afferma che l’introduzione di un divieto sull’uso di una parte comune incide sulla destinazione del bene e va valutata in relazione alla natura della clausola (spesso citata quando si discute la nullità di divieti assoluti).
e-glossa.it
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Cass. civ., n. 21289/2004 e Cass. civ., n. 8216/2005 — pronunce richiamate dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito nei commenti sul tema, che confermano l’orientamento secondo cui il gioco dei bambini nel cortile (se compatibile con la destinazione e senza impedire l’uso agli altri) non configura occupazione o uso illegittimo della cosa comune.
Studio Cataldi
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A livello di giurisprudenza di merito, ad es. Trib. Crotone, sent. 662/2020 ha dichiarato nulla clausole regolamentari che vietavano l’uso di parti comuni come androne o cortile, richiamando la giurisprudenza della Cassazione.
Cordiali saluti
Morelli Amministrazione Immobili