Dove posizionare le cassette postali? Quali dimensioni possono avere? A chi spetta deciderne eventuali sostituzioni o spostamenti? Domande alle quali cerchiamo di dare una risposta con l’articolo di oggi, in cui parleremo di cassette postali in condominio, analizzando leggi e norme che ne regolano l’installazione e l’uso.
Leggi e norme di riferimento
Per le cassette postali in condominio, si fa riferimento al Decreto Legislativo emanato dal Ministero delle Comunicazioni il 9 aprile 2001. In particolare, riguardo l’ambito condominiale, qui si stabilisce che ad ogni domicilio deve corrispondere una cassetta per il recapito della corrispondenza. Per domicilio si intendono non soltanto le unità immobiliari adibite ad appartamento, ma anche quelle che sono sede di uffici, attività commerciali e, più in generale, ambienti di lavoro. Ogni cassetta postale deve riportare, chiaro e ben visibile, il nome del proprietario o di chi ha in uso l’unità immobiliare, in modo da risultare facilmente identificabile dagli addetti al recapito.
Nel Decreto è detto anche che forma e dimensioni delle cassette postali devono essere tali da consentire di introdurvi la corrispondenza senza difficoltà o senza rischio di danneggiarla. Un’indicazione piuttosto generica, alla quale viene in soccorso la Normativa Europea UNI EN 13724, dove si chiarisce che le cassette postali dovrebbero avere dimensioni tali da poter contenere agevolmente (senza quindi piegature o forzature che ne mettano a rischio l’integrità) buste in formato A4. La direttiva europea si spinge oltre, raccomandando anche che le cassette siano dotate di dispositivo anti-prelievo e prive di spioncino d’ispezione, in modo da rispettare il diritto alla privacy.
Dove collocarle?
Un principio definito dal decreto ministeriale è che le cassette postali siano collocate in modo da risultare accessibili agli addetti al recapito. In particolare, le cassette postali in condominio devono essere raggruppate in un unico punto, che consenta agli operatori postali di recapitare la corrispondenza senza dover accedere alla proprietà. Di norma, quindi, andrebbero collocate all’esterno del perimetro condominiale, cosa che nella maggior parte dei casi non avviene. In genere, infatti, le cassette postali in condominio sono raggruppate in un’unica struttura posta in uno spazio interno: un atrio, un androne o un locale dedicato. Collocazione che non sarebbe dunque a norma, eccezion fatta per le strutture con una portineria sempre presidiata. L’addetto alla consegna non sarebbe tenuto citofonare ai condomini per accedere alle cassette postali. Lo svolgimento del suo lavoro diventa, in questo modo, vincolato alla presenza in casa di qualcuno che possa aprirgli il cancello o il portone d’ingresso. Si tratta, tuttavia, di una situazione talmente consolidata da essere accettata come “normale”. Ma a livello legislativo l’addetto al recapito potrebbe apporre un avviso in cui chiede lo spostamento delle cassette postali in luogo diverso e a lui accessibile. E’, di fatto, legittimato a farlo. E il condominio è tenuto a provvedere.
Chi decide?
L’eventuale decisione sullo spostamento delle cassette postali in condominio spetta all’assemblea. Se la singola cassetta postale è, infatti, proprietà del condomino, la struttura dov’è in genere contenuta e che comprende tutte le altre cassette, è di proprietà condominiale. Nei casi in cui la ricollocazione non comporti particolari aggravi di spese può essere l’amministratore a decidere. Specie se l’assemblea latita nell’esprimersi a riguardo. Qui, a seguito di avviso da parte dell’addetto alla consegna che richiede lo spostamento delle cassette postali secondo norma di legge, il singolo condomino può provvedere da sé. Si può presentare un ricorso, ai sensi dell’articolo 1105 del Codice Civile, oppure procedere di propria iniziativa. Ovvero, a fronte di un’assemblea che non decide, il singolo condomino potrebbe far installare la propria cassetta postale all’esterno, a patto di rispettare il più volte citato articolo 1102 del Codice Civile.
Quello, cioè, che garantisce a tutti i condomini di poter usufruire delle parti comuni in egual modo. L’eventuale cassetta postale installata su iniziativa del singolo condomino non dovrebbe quindi impedire agli altri di fare lo stesso e soprattutto non deve alterare il decoro architettonico dell’edificio. Le spese sostenute, in questo caso, sarebbero a carico del condomino stesso. Così come tutte quelle che riguardano eventuali interventi di manutenzione/riparazione della singola cassetta postale. È proprietà esclusiva e quindi a carico del proprietario.
Diversamente, le spese che riguardano l’intera struttura che contiene tutte le cassette postali (riparazioni, interventi di manutenzione, sostituzione o riposizionamento) sono, invece, suddivise tra i condomini in parti uguali. In conclusione, abbiamo chiarito che la cassetta postale è un bene di proprietà del singolo condomino, il quale deve provvedere alla sua manutenzione e a renderla identificabile da parte degli addetti al recapito. La struttura dove sono contenute tutte le cassette postali è, invece, proprietà del condominio, che è tenuto quindi a prendere ogni decisione a riguardo attraverso l’assemblea condominiale. Salvo rari casi, in cui è l’amministratore stesso a poter prendere delle decisioni, come su un eventuale spostamento.
La regola, infatti, è che le cassette postali risultino accessibili agli addetti alla consegna, che dovrebbero poter recapitare la corrispondenza senza dover accedere alla proprietà. Definita la regola poi, sappiamo bene che è l’eccezione a farla da padrona, al punto da diventare normalità quotidianamente accettata dalle parti. L’importante è essere a conoscenza di quello che la legge dispone, in modo da non trovarci impreparati e sapere sempre come comportarci. Del resto, la locuzione latina “ignorantia legis non excusat” (nel detto comune meglio conosciuta come “la legge non ammette ignoranza”) vale sempre, anche in materia di cassette postali in condominio.

Buongiorno, chiedo come ci si debba comportare nel caso in cui il condomino proprietario di una cassetta postale inserita in una struttura plurima condominiale, recentemente acquistata, abbia danneggiato la porta della propria cassetta e si rifiuti di provvedere a sostituirla, danneggiando così l’immagine dell’intero blocco. Grazie!
Buongiorno Sig.ra Luisa,
è un caso concreto e molto comune, soprattutto nei condomìni con cassette postali a blocco unico 👏
Vediamo con chiarezza come si deve procedere e chi ha diritto/dovere di intervenire, secondo la normativa e la prassi condominiale.
⚖️ 1️⃣ Regola di base: proprietà individuale + struttura comune
Le cassette postali inserite in un blocco unico condominiale hanno una natura “mista”:
Parte Proprietà Responsabile della manutenzione
Singola cassetta (sportello, serratura, nome, interno) del singolo condomino il proprietario della cassetta
Struttura complessiva (intelaiatura, supporto, pannello murato o incassato nel muro) condominiale il condominio
➡️ Quindi: la porta o lo sportello rotto della cassetta postale è a carico del singolo condomino.
🧩 2️⃣ Se il condomino non provvede alla riparazione
Se lo sportello danneggiato compromette:
l’uniformità estetica del blocco, o
la sicurezza o funzionalità dell’impianto (ad esempio, altri sportelli che non si chiudono bene o infiltrazioni d’acqua),
l’amministratore può e deve intervenire per tutelare il decoro e la funzionalità delle parti comuni, ai sensi dell’art. 1130 c.c..
In particolare:
L’amministratore ha il dovere di curare l’osservanza del regolamento di condominio e di provvedere alla conservazione delle parti comuni dell’edificio.
⚙️ 3️⃣ Procedura corretta
Diffida scritta all’interessato
L’amministratore deve inviare al condomino una comunicazione formale chiedendo di ripristinare la cassetta entro un termine ragionevole (es. 10–15 giorni).
Se il condomino non interviene, il condominio può provvedere direttamente alla sostituzione/riparazione,
addebitando la relativa spesa al singolo proprietario inadempiente.
📚 Rif. art. 2043 c.c. + art. 1123 c.c.: chi causa danno o degrado alle parti comuni è tenuto a ripararlo a proprie spese.
Intervento sostitutivo
Se il condomino persiste nel rifiuto, l’amministratore (dopo delibera o in casi minimi anche d’urgenza) può incaricare un artigiano di sostituire lo sportello o di ripristinare la parte danneggiata, imputando la spesa direttamente al condomino.
Eventuale sanzione regolamentare
Se il regolamento condominiale prevede norme sul decoro o uniformità delle cassette postali, il condomino può essere anche sanzionato (fino a 200 euro, o 800 in caso di recidiva — art. 70 disp. att. c.c.).
Cordiali saluti
Morelli Amministrazione Immobili
Buongiorno, chi paga la mica in resina rotta (da chi? nessuno mi sa dire nulla al riguardo) della mia casella postale condominiale? l’amministratrice mi chiede €150.00 per la sostituzione della mica, che per me è una esagerazione, la mia domanda: devo pagare io opp. va considerato nelle spese condominiali? grazie è buona giornata.
Buongiorno Sig.Torres,
1️⃣ Di chi è la cassetta postale?
Dipende da come è installata:
👉 Caso A: cassette postali singole ma in struttura condominiale (pannello unico comune)
Ogni condomino è proprietario della propria casella, ma la struttura complessiva (pannello, cornice, supporto) è parte comune.
Se si rompe solo la tua “mica” (vetro/plastica frontale):
Se è un danno accidentale o non imputabile a nessuno, la riparazione è a tuo carico perché riguarda il tuo sportellino personale.
Tuttavia, se il danno deriva da difetto di installazione, vetustà o atto vandalico su area comune, può essere considerato spesa condominiale.
👉 Caso B: cassetta completamente autonoma, installata da te
È al 100% a tuo carico.
👉 Caso C: cassettiere nuove installate dal condominio (un blocco unico)
Se la “mica” rotta è parte del blocco comune e non smontabile singolarmente, o se l’amministratore fa sostituire tutto il modulo → la spesa può essere ripartita pro quota tra tutti i condomini.
💰 2️⃣ Costo di €150,00 — realistico?
Onestamente no, è molto alto per una semplice “mica” (lastra in plexiglass o plastica).
Il prezzo reale di un frontale o sportellino nuovo è spesso tra €10 e €40, a seconda del modello.
Anche con manodopera, arrivare a €150 significa probabilmente che l’amministratrice ha chiesto sostituzione completa del modulo (non solo della lastra).
È lecito chiedere un preventivo dettagliato: tipo di cassetta, parte da sostituire, costo del materiale e della manodopera.
📄 3️⃣ Cosa puoi fare
Puoi chiedere per iscritto (anche via e-mail) una spiegazione formale.
Consiglio pratico: prima di pagare, chiedi foto, marca e tipo di cassetta, e magari verifica tu stessa online (es. su Amazon o ferramenta) quanto costa un ricambio identico: ti sorprenderà quanto poco costi realmente.
Cordiali saluti
Morelli Amministrazione Immobili