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Il cane in condominio diritti e doveri

Il cane in condominio diritti e doveri

La novità più importante è l’introduzione di una legge, in vigore dal 18 giugno 2013, secondo cui: “Le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali da compagnia”; in sostanza questo divieto costituirebbe una limitazione dei diritti delle persone agli affetti famigliari, in quanto cani e gatti vengono considerati parte della famiglia.

Possedere un animale implica il diritto all’utilizzo delle parti comuni, in quanto esse sono proprietà di tutti i condomini ascensore compreso. L’unico regolamento valido è quello contrattuale, previsto nel contratto di vendita o di affitto. Insomma se abitate nel condominio prima di firmare un contratto è sempre meglio leggere anche tutte le piccole clausole del regolamento condominiale.

Ovviamente un animale può essere allontanato dal condominio solo in casi estremi:

  • Nel caso in cui il cane sia particolarmente aggressivo da costituire un pericolo;
  • Se causa problemi di tipo igienico-sanitari che metterebbero a rischio la salute pubblica.

Naturalmente questi casi devono sempre essere accertati da servizi pubblici come la ASL o da professionisti.

“Rumori”

Con riferimento alla questione “rumori”: il padrone può incorrere in una sentenza di disturbo della quiete pubblica se il cane abbaia con continuità e oltre la soglia della tolleranza senza però che esso venga allontanato dal condominio.

Tuttavia , nonostante a legge tuteli i proprietari di animali, chi possiede un cane deve seguire determinate regole:

  • tenerlo al guinzaglio nelle aree comuni;
  • raccogliere eventuali deiezioni;
  • calmarlo o portarlo fuori se abbaia.

Inoltre la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito ripetutamente che “la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante”.

Il proprietario del cane è tenuto a controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione (Corte di Cass., Sez. IV, Sent. n. 6393 del 10 gennaio 2012; Corte di Cass., Sez. IV, Sent. n. 18814 del 16 dicembre 2011)”.

Il cartello “Attenti al cane”, anche se ben in vista all’ingresso dell’abitazione, non basta per escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento dell’animale, in quanto un tal genere di cartello costituisce mero avviso della presenza del cane.

Insomma, è fondamentale conoscere i propri diritti (e doveri) per evitare problemi di convivenza e conseguenze giuridiche.

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