Barbecue in condominio: Sentenze e Regolamenti Condominiali da rispettare
La norma di riferimento per l’argomento in oggetto è l’Art. 844 del Codice Civile, esso dispone che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Il concetto di normale tollerabilità, impone una valutazione che prenda in esame caso per caso accertando anche la condizione dei luoghi.
Essendo per sua natura il barbecue suscettibile di produrre e disperdere nell’aria gas, fumi che possono urtare la sensibilità altrui; in particolare in condominio questa attività potrebbe creare dissapori nella vita condominiale pertanto occorre rispettare alcune regole.
A tal riguardo, la Suprema Corte, ha ammesso che “in tema di emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, tali immissioni possono essere autorizzate soltanto entro i limiti della tollerabilità normale, e quindi previa adozione delle misure necessarie ad evitare il superamento di tali limiti o di quelli imposti da specifiche normative (Regolamento Condominiale)“.(Cassazione sentenza del 18 marzo 1992, n. 3204).
Sempre la Suprema Corte, con una pronuncia del 1992, a disporre di come le immissioni possano essere regolate dal Regolamento Condominiale. La Legge dice che “I condomini, con il regolamento di condominio, possono disciplinare i loro rapporti reciproci, in materia di immissioni di fumo, anche con norma più rigorosa di quella dettata dall’art. 844 del codice civile” (Cassazione, sentenza del 4 febbraio 1992 n. 1195).
In conclusione, si può ritenere che a livello legislativo non esista un divieto di utilizzare il barbecue negli ambienti condominiali, quanto piuttosto vi sia l’obbligo della regola da rispettare che è quella della tollerabilità delle emissioni, in relazione al contesto specifico in cui si opera.
… E il barbecue fisso posto vicino al confine è pericoloso? …
Il barbecue costituito da un manufatto in muratura con annesso comignolo, per la Cassazione (Sentenza 15246/2017) deve essere qualificato come forno, e risulta applicabile l’Art. 890 del Codice Civile: per la costruzioni di forni o camini nei pressi del confini, si devono osservare le distanze stabilite dai Regolamenti (Comunali o di Ps) o in mancanza adottare le distanze sufficienti ad evitare pericoli alla solidità, salubrità e sicurezza di chi si trova non solo ad operare nelle immediate vicinanze.
Il barbecue fisso (in muratura) deve osservare la distanza regolamentare ed evitare danni alla salute dei vicini perché è, per definizione, «pericoloso» e potenzialmente «nocivo».
Questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15246, pubblicata in data 20 giugno 2017.
Non esistono norme regolamentari in tema di distanze per la messa in opere di camini e la presunzione di nocività e pericolosità non è assoluta, ma è superabile ove si dimostri non sussistere alcun pericolo o danno per il fondo vicino.
In tali casi, per dichiarare il mancato rispetto delle distanze necessarie a scongiurare un pericolo per la salubrità dei vicini, è sufficiente la potenzialità dell’esalazione nociva o molesta ed questa “potenziale pericolosità del barbecue” che deve essere valutata a forno spento.