Oggigiorno, nel nostro quotidiano, molto spesso ci troviamo a combattere con barriere architettoniche, che possono portare complicazioni o difficoltà nel superamento di determinati ostacoli (come ad esempio una porta troppo stretta per una carrozzina).
Secondo la Corte Costituzionale 167/1999 e la Corte di Cassazione 18334/2012 sono a carico del collettività i problemi di persone invalide pertanto, all’atto della costruzione di edifici privati o di ristrutturazione di edifici già esistenti tutte le barriere architettoniche devono essere completamente eliminate.
La legge n. 13 del 1989 regolarizza l’eliminazione delle barriere architettoniche, stabilisce termini e modi per la garanzia dell’accessibilità ai vari ambienti. Tuttavia non vi era cenno alcuno delle persone anziane fino a quando il Consiglio di Stato ha irrevocabilmente equiparato le persone anziane ai disabili.
In sostanza secondo i giudici anche le persone anziani, avendo limitazioni fisiche e difficoltà motorie, hanno gli stessi diritti fondamentali dei disabili.
Insomma in un condominio basta la presenza di una persona anziana per imporre all’amministrazione di effettuare tutti quegli interventi atti a migliorare la vita dell’anziano.
Ovviamente per installare, ad esempio, un ascensore in un condominio non si possono bypassare alcuni articoli del Codice Civile: artt. 1120 e 1121 che riguardano le innovazioni gravose e voluttuarie e l’art. 1136 che riguarda la validità del voto dell’assemblea.
Come dice la legge 13/1989 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati all’art. 2: “Le deliberazioni che hanno come oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche sono approvate dall’assemblea del condomini, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’art. 1136, secondo e terzo comma del Codice Civile”.
Inoltre l’articolo 1120 del C.C. precisa che: “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni…”
Inoltre il regolamento condominiale non può vietare all’anziano del super attico l’installazione dell’ascensore.
Insomma l’innovazione che elimina una barriera architettonica, salvo in casi eccezionali, deve essere accettata da tutti.