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Animali domestici in Condominio

Animali domestici in Condominio

Animali domestici in condominio

Un tema molto sentito e spesso causa di accese dispute è quello degli animali domestici in condominio. Se, da un lato, è stato sancito anche a livello di legge il diritto a detenere animali da compagnia, dall’altro ci sono delle regole da rispettare. Con l’articolo odierno cercheremo di fornire un quadro chiaro e sintetico sull’argomento, al fine di promuovere sempre una pacifica convivenza tra condomini.

Il diritto all’animale da compagnia

La legge riconosce a chiunque il diritto di possedere animali da compagnia. In particolare, l’Art. 1138 del Codice Civile, oggetto di recente modifica, dice esplicitamente che nessun regolamento condominiale può vietare il possesso o la detenzione di animali domestici. Non solo, un recente Decreto del Tribunale di Milano (13 giugno 2013) ha sancito che l’animale domestico va considerato come essere senziente e non alla stregua di un oggetto o di qualsiasi altro bene materiale posseduto. Questo soprattutto in relazione a situazioni di separazione o divorzio, dov’è previsto un sostegno economico come avviene per il mantenimento dei figli.

Limiti e regole da osservare

La presenza di animali domestici in condominio è quindi sancita anche a livello legislativo. Le norme del regolamento condominiale non possono vietarne il possesso. Possono, tuttavia, regolamentarlo. A questo proposito, esistono articoli di legge che vanno tenuti in considerazione. A partire dall’ex Art. 2052 c.c., che riconosce la responsabilità dei proprietari per eventuali danni a persone, cose o altri animali causati dagli animali domestici. Sulla base di questo articolo è previsto anche l’obbligo, nel caso di animali ritenuti particolarmente aggressivi e pericolosi, di stipulare un’assicurazione per danni contro terzi. Una direttiva del Ministero della Salute raccomanda, inoltre, che i proprietari tengano i propri animali al guinzaglio, dotandoli di museruola, nel caso di specie potenzialmente pericolose, e occupandosi di tenere pulita l’area di passeggio. Questo riguarda, come si può facilmente intuire, anche e soprattutto la rimozione di eventuali deiezioni.

Un caso emblematico in questo senso è trattato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.35566/2017. Una coppia di conviventi è stata ritenuta colpevole per gli odori sgradevoli causati dagli escrementi dei propri tre cani. A intentare la causa, i vicini di casa, proprietari del cortile attiguo a quello dove gli animali erano soliti produrre le loro deiezioni, senza che evidentemente i proprietari si curassero di rimuoverle. Si è configurato dunque un vero e proprio reato perseguibile penalmente, definito dall’Articolo 674 del Codice Penale, che riguarda emissioni di gas, vapori e fumo tali da creare molestia ad altre persone. La condanna al risarcimento di 200 euro a testa per i due proprietari degli animali non ha trovato poi applicazione perché il reato denunciato era, nel frattempo, caduto in prescrizione. Il pronunciamento della Corte di Cassazione è arrivato, infatti, oltre cinque anni dopo i fatti contestati. La sentenza è però significativa nel chiarire come ci siano delle responsabilità per il comportamento degli animali domestici.

Chi e in quali termini risponde del comportamento degli animali domestici?

Il comportamento degli animali domestici in condominio o, più in generale, in contesti pubblici prevede dunque delle responsabilità che possono sfociare nell’ambito penale. Cosa che vale, come appena visto, per le esalazioni moleste, ma anche per il disturbo della quiete pubblica. Tema trattato in un articolo precedente e che riguarda il caso in cui gli animali da compagnia producano rumori tali da risultare molesti a un numero indefinito di persone. Perché si possa parlare di disturbo della quiete pubblica è proprio il numero di persone molestate a fare la differenza. Al punto che, per configurare il reato e portare dunque a sanzioni penali, è sufficiente la testimonianza delle persone molestate. Diversamente, quando il disturbo denunciato riguarda un solo soggetto, bisogna valutare il contesto.

E qui entrano in gioco vari fattori, come, ad esempio, la frequenza degli episodi molesti e l’orario in cui si verifica. Se l’abbaiare dei cani del vicino è occasionale e capita prevalentemente in ore diurne, è più facile che sia considerato nell’ambito dei cosiddetti “limiti della normale tollerabilità”. Si ritiene dunque che sia un disturbo limitato e sopportabile. Viceversa, l’insistente abbaiare di cani in un cortile su cui affacciavano altri appartamenti durante le ore notturne è stato oggetto di sanzioni (vedi sentenza n.9865/2005 della Corte di Cassazione).

A risponderne, tuttavia, non sono sempre e comunque i proprietari. Responsabili del comportamento degli animali domestici in condominio sono le persone che li hanno in custodia o i proprietari dell’appartamento da cui provengono le molestie contestate. Come nel caso recentemente trattato dalla Corte di Cassazione (Sentenza n.38901 dell’agosto 2018), relativo proprio a un reato di disturbo della quiete pubblica. Nonostante i denunciati si fossero difesi adducendo, tra le altre cose, di non essere i legittimi proprietari degli animali in questione, i giudici ne hanno stabilito la colpevolezza, condannandoli a una sanzione pecuniaria. Il principio sancito in questo caso è che limitare o impedire i comportamenti molesti di animali domestici è compito di chi li ha in quel momento in custodia e non di chi ne è proprietario.

Animali “domestici” o “da compagnia”?

Animali domestici - Conigli

L’articolo 1138 del Codice Civile citato come riferimento ha subito negli anni scorsi una modifica che, pur rafforzando il diritto a possedere un animale, ha creato un’ambiguità. La modifica in questione ha, infatti, sostituito il termine “animale da compagnia” con “animale domestico”. Questo rende più difficile stabilire quali categorie di animali rientrino tra quelle da considerare domestiche.
Se cani e gatti sono facilmente considerabili come tali, più difficile determinarlo riguardo specie come conigli, furetti o animali esotici.
Una sottigliezza, che però vale la pena evidenziare, in quanto introduce un elemento soggettivo. Diventa cioè più facile creare i presupposti per contenziosi dove occorre l’intervento di un giudice per valutare la situazione e stabilire la legittimità del diritto riconosciuto dalla legge. Qualcuno può ritenere, con una certa flessibilità, animale domestico anche un serpente, che nella concezione comune invece non lo è. Ecco, in questo senso la legge non tratteggia dei confini precisi e quindi non c’è da stupirsi troppo se la giurisprudenza in materia di animali domestici in condominio dovesse risultare piuttosto varia e articolata.

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