Anagrafe Condominiale
L’anagrafe condominiale esiste dal 2012 e consiste in un registro che deve essere compilato e custodito dall’amministratore di condominio che deve contenere i dati più significativi degli appartamenti dello stabile e di chi vive al suo interno. L’amministratore ha il dovere di tenerla aggiornata e quindi può richiedere le informazioni ai proprietari degli appartamenti o ai relativi inquilini. L’accesso e la consultazione sono consentiti a tutti i condomini, tranne che a terzi, esclusi gli enti amministrativi. Vediamo come funziona e cosa deve contenere.
Anagrafe Condominiale obbligatoria con la Riforma del Condominio
Divenuta obbligatoria quando con la “Riforma del Condominio” dell’11 dicembre 2012, n. 220 è stato modificato l’art. 1130 n. 6 c.c. dove si afferma che “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, … Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni…” Pertanto costituisce una grave irregolarità gestionale omettere tale adempimento e renderebbe, in quanto tale, l’amministratore suscettibile di revoca giudiziale art. 1129, comma 11 n. 7 c.c..
Cosa deve contenere l’Anagrafe Condominiale
L’anagrafe condominiale deve contenere le informazioni riguardanti i condomini e i rispettivi appartamenti. Nel dettaglio, l’amministratore deve inserire nell’anagrafe condominiale i seguenti dati:
- Le generalità (nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio) di chi vive nell’appartamento
- I dati catastali di ogni unità immobiliare, quindi sezione urbana, foglio, particella, subalterno e Comune
- Tutti i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio
Il condomino deve fornire le prove documentali di quanto dichiarato nel modulo? Praticamente “No”, il Garante della privacy con la newsletter n. 387 del 23 aprile 2014 si è occupato in maniera specifica del tipo di documenti che l’amministratore può richiedere per l’aggiornamento dell’anagrafe e ha stabilito che:
- Il condomino non è tenuto a fornire le prove documentali delle informazioni date all’amministratore per la tenuta del registro di anagrafe condominiale
- L’amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non oltre quelli riguardanti le finalità da perseguire.
Cosa si può acquisire nel Registro – Dopo aver chiarito questi punti fondamentali è evidente che nel registro si possono acquisire tutte le informazioni dei proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari che permettono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio, quindi anche codice fiscale, residenza o domicilio. Inoltre, si possono acquisire i dati catastali con tutti i dettagli per rilevare l’unità immobiliare.
Cosa non si può acquisire nel Registro – nel registro non si può acquisire la copia dell’atto di compravendita in cui sono riportati i dati, quindi titolo di proprietà, documentazione urbanistica, rapporto informativo della conservatoria, e le condizioni di sicurezza di ogni singola proprietà.
Comunicazione dei dati per l’anagrafe condominiale
Nel caso di cambio di amministratore, il professionista uscente è obbligato a consegnare tutti i moduli originali dell’anagrafica condominiale all’ amministratore entrante.
I condomini hanno però l’obbligo di comunicare, in forma scritta, qualsiasi variazione dei dati all’amministratore entro sessanta giorni. In questo modo, se ad esempio l’appartamento viene venduto o viene dato in affitto a un’altra persona l’amministratore deve essere necessariamente informato. In caso di mancata comunicazione o nel caso queste risultino incomplete, l’amministratore ha il dovere di chiedere le informazioni necessarie con lettera raccomandata. Trascorsi trenta giorni, in caso di mancata risposta, l’amministratore deve acquisire le informazioni necessarie in altre forme, facendone pagare il costo ai responsabili. Infatti, potrebbe affidare ad un visurista l’incarico di ottenere gli estremi catastali della relativa unità abitativa.